Cassazione Penale, Sentenza n. 34943/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Milano del 30/11/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. relativo alla detenzione di un documento d'identità rumeno contraffatto. Il ricorrente ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della sentenza solo in data 8/04/2025 in occasione di un arresto per esecuzione pene concorrenti, e ha dedotto di non aver mai instaurato un rapporto con il difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio; perciò avrebbe subito un caso fortuito/forza maggiore che gli ha impedito di impugnare nei termini.
La decisione
L'istanza è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la previgente disciplina dell'art. 175 c.p.p. (per ragioni temporali) e ha ricordato che la restituzione poteva essere chiesta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il ricorrente non ha allegato fatti idonei a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla notifica al difensore di fiducia presso il quale era stato eletto domicilio; si è limitato a prospettare in termini generici la mancanza di rapporto professionale. La richiesta non è stata convertita in istanza di rescissione del giudicato. Non sono state disposte condanne alle spese o alla sanzione della cassa delle ammende, essendo la richiesta una «richiesta» e non un «ricorso» impugnatorio.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (previgente alla riforma Cartabia)
Applicata ratione temporis; la restituzione nel termine poteva essere proposta, in caso di caso fortuito o forza maggiore, entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento ostativo.
art. 89 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2022
Stabilisce la regola di raccordo temporale per individuare la disciplina applicabile al procedimento ancora in corso alla data di prima vigenza della riforma; perciò si applica la previgente versione dell'art. 175.
art. 497-bis cod. pen.
Norma sostanziale che punisce la detenzione di documenti di identificazione falsi; la condanna del ricorrente riguardava tale fattispecie.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di contumacia/assenza e le conseguenze; il ricorrente era stato giudicato in assenza con domiciliazione delle notifiche presso il difensore di fiducia.
art. 663 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale all'esecuzione di pene concorrenti e al provvedimento che ha determinato la conoscenza tardiva della sentenza da parte del ricorrente.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Principio di conservazione delle impugnazioni; la Corte ha precisato che non è applicabile alla restituzione nel termine quando questa non è qualificata come impugnazione dal codice.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma sulla rescissione del giudicato; la Corte ha escluso la conversione della richiesta di restituzione nel termine in istanza di rescissione, perché istituti differenti.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Prevede l'applicazione di sanzioni in caso di insinuazioni temerarie; la Corte ha ritenuto non dovuta la condanna a sanzione per le ragioni esposte.
art. 592 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto che non potesse trovare applicazione per l'istanza qualificata come richiesta di restituzione nel termine e non come impugnazione.
Massime di principio
- La notifica al difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio crea una presunzione di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato: per superarla è necessario allegare elementi concreti e specifici che spieghino perché il difensore non abbia fatto pervenire l'atto (occorre più della mera dichiarazione generica di mancato rapporto).
- Quando la disciplina applicabile al rimedio è quella previgente per ragioni temporali, la restituzione nel termine segue i termini perentori ivi previsti: in presenza di un evento ostativo (caso fortuito o forza maggiore) la richiesta va proposta entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento.
- La richiesta di restituzione nel termine non è automaticamente convertibile in altri rimedi straordinari (es. rescissione del giudicato): gli istituti hanno presupposti e finalità diverse e devono essere invocati separatamente se fatti diversi si vogliono invocare.
- La Corte non è tenuta a svolgere verifiche probatorie in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate che giustifichino la mancata conoscenza dell'atto notificato regolarmente al difensore eletto a domicilio.
- La sanzione della cassa delle ammende e alcune voci di condanna alle spese sono applicabili solo nei casi espressamente previsti: una «richiesta» (non qualificata come ricorso impugnatorio) può escludere l'automatica applicazione di tali misure.
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