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Sentenza

Sentenza n. 2600/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: a. della nota ASL Napoli 3 Sud. prot. n. 159646 del 23.12.2022, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2013 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i”, notificata a mezzo pec in pari data; b. della nota ASL Napoli 3 Sud. prot. n. 159670 del 23.12.2022, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2014 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i”, notificata a mezzo pec in pari data; c. della nota ASL Napoli 3 Sud. prot. n. 159663 del 23.12.2022, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2016 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i”, notificata a mezzo pec in pari data; d. di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, e comunque lesivi degli interessi del ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresa, ove occorra, e sempre per quanto di interesse, le note ASL Napoli 3 Sud prot. nn. 150440, 150463 e 150500 del 7.12.2022, aventi ad oggetto l'avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente agli anni 2013, 2014 e 2016 per RTU.

Giustizia amministrativa202301359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi al recupero di somme per regressione tariffaria riferita agli anni 2013, 2014 e 2016

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, struttura accreditata per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica, ha impugnato gli atti con cui l’ASL ha quantificato somme da recuperare mediante regressione tariffaria, contestando il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e degli accordi contrattuali applicabili, nonché l’eccessiva dilazione temporale tra l’accertamento contabile e gli esercizi di riferimento. Sono stati dedotti anche la lesione del legittimo affidamento, la contraddittorietà, l’ingiustizia manifesta, l’irragionevolezza, la violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon andamento e l’applicabilità dei limiti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto di dare-avere e il recupero di somme. Nelle memorie finali la stessa ricorrente ha aderito alla tesi del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. La regressione tariffaria, in assenza di impugnazione degli atti regionali di programmazione e di determinazione dei tetti di spesa, è stata qualificata come meccanismo previsto dagli accordi cui sono sottoposte le strutture accreditate. Gli atti impugnati si limitano a quantificare, sulla base degli esiti del tavolo tecnico, somme ritenute dovute e costituiscono atti paritetici strumentali alla definizione di un rapporto di credito. Le censure riguardano il quantum, le modalità e i tempi del recupero, non l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale di programmazione sanitaria. Pertanto la posizione azionata è di diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, anche se gli atti sono stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme preclusioni e decadenze. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    Richiamato quale fondamento dell’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Richiamato nella disciplina dei rapporti contrattuali tra strutture accreditate e servizio sanitario; la controversia concreta, riguardando la debenza dei corrispettivi e il recupero del relativo quantum, appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, senza esame nel merito da parte del TAR per il difetto di giurisdizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità dei limiti dell’annullamento d’ufficio, ma non esaminato nel merito.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione e concessionario, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria di giurisdizione, la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme preclusioni e decadenze.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi della Sezione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la contestazione riguarda esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, il quantum, le modalità o i tempi del recupero, senza impugnare gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
  • Gli atti con cui l’azienda sanitaria quantifica somme ritenute dovute per regressione tariffaria, sulla base degli accordi contrattuali e degli accertamenti contabili, hanno natura paritetica e sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, non costituendo esercizio di un potere autoritativo o discrezionale.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva sui rapporti di concessione di pubblici servizi non comprende le controversie dal contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al binomio obbligo-pretesa e non collegate alla tutela di interessi generali mediante esercizio di poteri riservati alla pubblica amministrazione.
  • La circostanza che l’atto di regressione tariffaria sia stato adottato all’esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere né determina, da sola, la giurisdizione amministrativa.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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