Ordinanza n. 447/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. 18920 del 1.6.2026, avente ad oggetto “pratica impresainungiorno cod. 12296350155-04052026-1717 installazione delle opere che compongono lo stabilimento balneare “La Spiaggetta”. Cdm n. 44/2008. Esecuzione Sentenza TAR 445/2026”; - nonché, ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 13.6.2008, comunicata unitamente alla nota prot. n. 18920 del 1.6.2026 e della nota prot. n. 30063 del 8.10.2024 del Comune di Porto Cesareo, Ufficio Demanio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte della ricorrente in data 8 luglio 2026: - del verbale della conferenza di servizi del 10.6.2026, mai notificato o comunicato, nell’ambito del quale è stata confermata la sospensione della SCIA di cui alla “pratica impresainungiorno cod. 12296350155-04052026-1717” e limitatamente alle parti lesive dello stesso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di sospensione degli effetti della SCIA presentata per il rimontaggio delle strutture di uno stabilimento balneare, comprendenti una nota comunale, il verbale della conferenza di servizi e gli ulteriori atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota comunale prot. 18920 del 1° giugno 2026, la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 13 giugno 2008 e la nota dell'Ufficio Demanio comunale dell'8 ottobre 2024, contestando gli atti con cui il Comune ha disposto o confermato la sospensione degli effetti della SCIA presentata il 1° giugno 2026 per il rimontaggio delle strutture dello stabilimento balneare esercitato su area detenuta in concessione demaniale marittima. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale della conferenza di servizi del 10 giugno 2026, nella parte in cui conferma la sospensione della SCIA, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Le censure richiedono, secondo il TAR, un approfondimento nel merito sia quanto alla persistente validità dei titoli della ricorrente, sia quanto alla coerenza dell'azione amministrativa con l'art. 19, comma 3, della l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché la sospensione della SCIA avrebbe potuto pregiudicare definitivamente la possibilità della società di svolgere l'attività di stabilimento balneare nella stagione estiva in corso. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che le censure non erano manifestamente infondate e necessitavano di adeguato approfondimento nella fase di merito, in particolare sulla validità dei titoli della ricorrente e sulla conformità degli atti comunali all'art. 19, comma 3, l. 241/1990. Sono stati quindi sospesi, nei limiti dell'interesse della ricorrente, gli effetti della nota prot. 18920 del 1° giugno 2026 e, limitatamente alla conferma della precedente sospensione della SCIA, del verbale della conferenza di servizi del 10 giugno 2026. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate; resta ferma la precedente misura monocratica adottata con decreto n. 336 del 19 giugno 2026, sostituita o integrata dalla presente decisione collegiale nei termini indicati.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
La coerenza degli atti comunali di sospensione della SCIA rispetto ai presupposti e ai limiti previsti dalla disciplina della segnalazione certificata costituisce questione rilevante ai fini del fumus boni iuris e deve essere approfondita nel giudizio di merito.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata dal TAR ai fini della sospensione degli effetti degli atti impugnati.
art. 56 c.p.a.
La precedente istanza di misure cautelari monocratiche era stata accolta con decreto presidenziale.
Massime di principio
- In presenza di una sospensione degli effetti di una SCIA idonea a impedire lo svolgimento stagionale dell'attività economica, il periculum in mora può ravvisarsi nel rischio di perdita definitiva della concreta possibilità di esercitare l'attività durante la stagione in corso.
- La valutazione cautelare del fumus può fondarsi sulla necessità di approfondire nel merito la persistente validità dei titoli abilitativi e concessori del privato, senza che il giudice debba anticipare in sede cautelare la soluzione definitiva della controversia.
- La sospensione degli effetti di una SCIA deve essere valutata anche alla luce dei presupposti e dei limiti stabiliti dall'art. 19, comma 3, della l. 241/1990; la coerenza dell'azione amministrativa con tale disposizione può integrare una questione decisiva ai fini cautelari.
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