Sentenza n. 10195/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di reiezione della domanda di visto per studio emesso dalla Ambasciata d’Italia di Tunisi in data 6.02.2026, notificato in data 10.02.2026 (prat. n. 2670/2026);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, deducendo il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, nonché la violazione del principio di proporzionalità. La contestazione riguardava, in particolare, l’accertamento posto a fondamento del diniego circa la falsità della documentazione prodotta e l’inesistenza della domanda di iscrizione presso l’Istituto CEFI.
La decisione
Il TAR ha deciso il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver dato alle parti il relativo avviso nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare. Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, poiché il provvedimento dava espressamente conto della falsità della documentazione e dell’inesistenza della domanda di iscrizione all’Istituto CEFI, assolvendo così all’obbligo motivazionale previsto dall’art. 3 l. 241/1990. È stata esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, in quanto l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998 esclude l’applicazione del preavviso di rigetto, tra gli altri, ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso. Sono state inoltre respinte le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché l’Amministrazione aveva prodotto in giudizio una dichiarazione dell’Istituto CEFI attestante la mancata iscrizione del ricorrente. Infine, il giudice ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, rilevando l’assenza di un presupposto oggettivo per il rilascio del visto. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto quando il diniego indica espressamente la falsità della documentazione e l’inesistenza della domanda di iscrizione presso l’istituto di studio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è applicabile ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso, in ragione dell’espressa esclusione prevista dalla disciplina speciale.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
Esclude l’applicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, tra gli altri, ai procedimenti concernenti il visto d’ingresso.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per studio, il diniego soddisfa l’obbligo di motivazione quando indica in modo espresso e concreto la falsità della documentazione prodotta e l’inesistenza della domanda di iscrizione presso l’istituto di formazione indicato.
- L’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso, per effetto dell’esclusione prevista dall’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.
- Non sussiste difetto di istruttoria o travisamento dei fatti quando l’Amministrazione dimostra in giudizio, mediante dichiarazione dell’istituto di formazione interessato, l’inesistenza dell’iscrizione posta a fondamento della domanda di visto.
- L’assenza di un presupposto oggettivo per il rilascio del visto d’ingresso, quale l’effettiva iscrizione presso l’istituto di studio indicato, giustifica il diniego e non determina violazione del principio di proporzionalità.
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