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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di diniego del cambiamento del nome del minore, nonché il relativo preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercenti responsabilità genitoriale)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto prefettizio del 12 maggio 2026 con cui è stata respinta l'istanza di cambiamento del nome del minore, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza emerge che il diniego è stato ritenuto caratterizzato da genericità degli argomenti posti a suo fondamento. I ricorrenti hanno inoltre richiamato le esigenze di tutela del minore risultanti dalla sentenza di adozione prodotta in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando la genericità della motivazione del diniego prefettizio e la necessità di una nuova valutazione dell'istanza alla luce anche delle esigenze di tutela del minore richiamate nella sentenza di adozione. Ha ordinato alla Prefettura di Reggio Emilia di riesaminare l'istanza e di adottare un provvedimento di conferma o di riforma del precedente, corredato da approfondita e dettagliata motivazione, depositandolo in giudizio entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 16 settembre 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ordinato il riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a sostegno dell'oscuramento dei dati personali nel caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Un diniego amministrativo fondato su argomenti generici non soddisfa l'obbligo di motivazione quando non consente di comprendere le ragioni concrete della decisione e deve essere seguito da un riesame con motivazione approfondita e dettagliata.
  • Nel riesaminare un'istanza relativa al cambiamento del nome di un minore, l'amministrazione deve considerare specificamente le esigenze di tutela del minore emergenti dalla sentenza di adozione acquisita agli atti.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di riesaminare l'istanza e di adottare un nuovo provvedimento, di conferma o di riforma, entro un termine determinato, quando il provvedimento impugnato presenta una motivazione genericamente formulata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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