Cassazione Civile, Ordinanza n. 03453/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, da parte del gestore del servizio idrico integrato in Sardegna, di pagamento di somme indicate come "partite pregresse" o conguagli regolatori tramite una fattura del 28 aprile 2016. L'utente aveva chiesto al giudice ordinario di dichiarare inesigibili per prescrizione le somme richieste e di annullare la fattura, anche previa disapplicazione della delibera dell'ente d'ambito regionale che aveva approvato il recupero dei conguagli. Il gestore aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite investisse la legittimità delle determinazioni tariffarie delle autorità amministrative, e nel merito aveva affermato l'esistenza dell'obbligo di recuperare i conguagli, la loro natura di componente tariffaria ammessa e la non prescrizione del credito. Il giudice di merito aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, dichiarato prescritte le pretese anteriori al 2011, escluso che il ritardo regolatorio potesse sospendere la prescrizione e negato la possibilità di modificare retroattivamente la tariffa. Nel ricorso per cassazione il gestore deduceva, con primo motivo, violazione dei limiti di giurisdizione del giudice ordinario e degli artt. 113 c.p.c. e 133 c.p.a., sostenendo che la domanda investisse direttamente le scelte tecnico-discrezionali dell'autorità regolatoria; con secondo motivo, subordinato, lamentava violazione di norme interne ed eurounitarie sulla tariffa idrica, sull'articolazione del metodo tariffario e sull'inserimento automatico delle clausole tariffarie nel contratto ex art. 1339 c.c., sostenendo che il recupero ex post delle partite pregresse fosse legittimo e dovesse essere riconosciuto anche se riferito a consumi già effettuati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie tra utente e gestore relative all'importo preteso in base alla tariffa del servizio idrico, perché si tratta di lite sul rapporto individuale di utenza e non sulla legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che il recupero tariffario di costi pregressi non è escluso in astratto, ma è legittimo solo se riguarda costi imprevisti e imprevedibili, effettivamente pertinenti al servizio e non riconducibili a errori di gestione o di previsione, e solo se tali fatti costitutivi sono provati dal gestore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Sassari in diversa composizione, affinché verifichi in concreto la sussistenza dei presupposti per i conguagli regolatori, nel rispetto della natura corrispettiva della tariffa e del divieto di trasferire sull'utenza costi non pertinenti o derivanti da inefficienze gestionali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
invocato per censurare la decisione sulla giurisdizione
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di limiti della giurisdizione del giudice ordinario
art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.
richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato nel motivo sul regime tariffario del servizio idrico
art. 154 d.lgs. n. 152/2006
la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi
art. 9 direttiva 2000/60/CE
impone agli Stati membri di tener conto del principio di recupero dei costi dei servizi idrici
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. con modif. dalla l. n. 214/2011
ha trasferito all'autorità di regolazione le funzioni rilevanti in materia tariffaria
art. 10 d.l. n. 70/2011, conv. con modif. dalla l. n. 106/2011
attribuisce all'autorità la predisposizione del metodo tariffario per il servizio idrico integrato
art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012
richiamato quale fonte del nuovo assetto regolatorio del servizio idrico
art. 1339 c.c.
le clausole tariffarie determinate dall'autorità e richiamate nel regolamento entrano nel contratto di utenza
delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
ha previsto il metodo tariffario idrico e la quantificazione/riconoscimento delle partite pregresse
delibera del Commissario straordinario dell'Ente d'Ambito della Sardegna n. 18 del 26 giugno 2014
ha approvato la quantificazione dei conguagli e autorizzato il recupero delle partite pregresse
art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
richiamato come base regolatoria del recupero delle partite pregresse
art. 9 della direttiva 2000/60/CE
la tariffazione idrica deve orientarsi al recupero dei costi, ma nei limiti della pertinenza e corrispettività
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente come regola del riparto dell'onere probatorio; il gestore deve provare i presupposti del recupero
art. 380-bis c.p.c.
citato in relazione alla trattazione camerale del ricorso
D.M. 1° agosto 1996
richiamato come precedente sistema tariffario basato sul price cap
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
la tariffa è corrispettivo e ogni sua voce ha natura corrispettiva
Massime di principio
- Nelle controversie tra utente e gestore del servizio idrico sulla pretesa di pagamento di importi fatturati in base alla tariffa, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda riguarda il rapporto individuale di utenza e non la legittimità dell'atto autoritativo di regolazione.
- Il recupero tariffario di costi pregressi, in astratto, non è incompatibile con il sistema del servizio idrico integrato e con il principio di recupero dei costi; tuttavia esso è ammissibile solo se i costi recuperati siano pertinenti al servizio, corrispettivi, oggettivamente misurabili e riferiti a componenti ammissibili del metodo tariffario.
- Sono illegittimi i conguagli regolatori utilizzati per riversare sull'utenza errori di gestione, errori di previsione o costi non correlati al servizio reso, poiché ciò snaturerebbe la tariffa come corrispettivo e trasferirebbe sul consumatore il rischio d'impresa.
- Il gestore che chieda il recupero retroattivo di costi deve provare, quale fatto costitutivo della pretesa, l'imprevedibilità del costo e la sua pertinenza/corrispettività rispetto al servizio erogato.
- Le clausole del regolamento tariffario richiamate dal contratto di utenza e le determinazioni dell'autorità competente si inseriscono nel rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c., ma ciò non esonera il gestore dalla verifica dei presupposti sostanziali del singolo conguaglio.
- La possibilità di revisioni tariffarie o di conguagli non comporta l'immodificabilità del rapporto di durata, ma resta vincolata al rispetto dell'equilibrio tra copertura dei costi e natura corrispettiva della tariffa.
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