Ordinanza n. 415/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del Provvedimento di assegnazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 22/09/2025 (trasmesso a questa difesa in data 11/12/2025), con il quale il Dirigente Scolastico del -OMISSIS- Circolo Didattico “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 25 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026, ricevuto in data 11/12/2025; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (35 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (35 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 25 ore settimanali di sostegno e P.E.I. relativo all'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno e il P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico di 35 ore settimanali, previa valutazione delle concrete esigenze. Ha dedotto la gravità della disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, lo stato di invalidità con indennità di accompagnamento e la prescrizione del sostegno in deroga per gravità nella diagnosi funzionale. In sede cautelare ha rappresentato l'urgenza della piena erogazione del sostegno e, dopo il decreto monocratico, ha lamentato che l'amministrazione non aveva ancora integrato le ore, sicché il minore continuava a frequentare la scuola limitatamente alle 25 ore originariamente assegnate.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare, richiamando e condividendo integralmente le ragioni già poste a fondamento del decreto monocratico, con il quale era stata ravvisata una situazione di estrema gravità e urgenza. Ha ordinato al dirigente scolastico di riesaminare i provvedimenti impugnati, riformulare il P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026, assegnare al minore le ore di sostegno specializzato pari all'intero orario di frequenza scolastica e provvedere alla loro concreta erogazione, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza. È stata fissata la trattazione del merito alla prima udienza pubblica del gennaio 2027, con data da comunicare, e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
caso di estrema gravità ed urgenza
Consente l'adozione di una misura cautelare monocratica quando non sia possibile attendere la trattazione collegiale; nel caso concreto ha consentito di ordinare il riesame degli atti relativi alle ore di sostegno.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale, accolta dal Collegio con ordine di riesame e di riformulazione del P.E.I.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
È richiamato quale elemento della situazione di gravità della disabilità del minore, rilevante nella valutazione cautelare.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa, unitamente alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In presenza di una situazione di disabilità grave e di esigenze documentate di sostegno, la domanda cautelare può essere accolta imponendo all'amministrazione scolastica il riesame del P.E.I. e dell'assegnazione delle ore, con valutazione delle concrete necessità dell'alunno.
- Quando l'assegnazione delle ore di sostegno determina una frequenza scolastica inferiore all'intero orario delle lezioni e sussiste estrema gravità e urgenza, il giudice amministrativo può ordinare, anche in via cautelare, la riformulazione del P.E.I. e l'assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica.
- L'ordine cautelare di riesame può comprendere non soltanto la rivalutazione formale degli atti, ma anche la concreta erogazione delle ore di sostegno risultanti necessarie, entro un termine perentorio fissato dal giudice.
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