Sentenza del 06/04/2016 n. 6683 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della TARSU relativa agli anni 2003 e 2004, sostenendo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP di Latina, il Comune propose appello. La CTR del Lazio lo dichiarò tardivo, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata o comunicata al Comune il 10 giugno 2008 e che l'appello notificato il 27 gennaio 2009 fosse quindi oltre il termine breve. Il Comune ricorse per cassazione contestando sia l'idoneità della comunicazione a far decorrere il termine breve, sia la spettanza dell'agevolazione TARSU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Il primo motivo è stato ritenuto inconferente e carente sotto il profilo dell'autosufficienza, perché il Comune aveva omesso di considerare e illustrare adeguatamente la precedente proposizione di un altro appello, notificato nel 2008 a un soggetto erroneo, circostanza decisiva per valutare la tempestività del secondo appello. L'inammissibilità del primo motivo ha comportato il consolidamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello comunale e l'assorbimento del secondo motivo relativo all'esenzione TARSU. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti. L'istanza congiunta di estinzione per intervenuta transazione è stata depositata tardivamente e non è stata presa in considerazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 51 e 38
Disciplinano, nel processo tributario, la proposizione dell'appello, i relativi termini e le modalità di impugnazione delle sentenze. Nel caso concreto, la questione della tempestività dell'appello è rimasta definitivamente pregiudicata dall'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, artt. 325 e 326
Regolano il termine breve per le impugnazioni, decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata secondo modalità idonee. La Corte non ha deciso nel merito la questione generale, poiché il motivo era inconferente rispetto alla reale fattispecie.
Codice di procedura civile, art. 327
Prevede il termine lungo per proporre impugnazione in assenza di una valida notificazione della sentenza. La sua applicazione era collegata alla controversia sulla tempestività dell'appello comunale.
Codice di procedura civile, art. 170
Prevede che le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite siano effettuate presso il procuratore costituito o il domicilio eletto, salvo diverse modalità previste dalla legge. Il Comune sosteneva che la comunicazione presso la sede dell'ente non fosse idonea a far decorrere il termine breve.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per i ricorsi per cassazione soggetti ratione temporis alla norma, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. La Corte ha ritenuto il quesito formulato dal Comune inconferente rispetto alla fattispecie effettivamente rilevante.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, come modificato dalla L. n. 179 del 2002, art. 23
Prevede l'agevolazione o esenzione TARSU collegata alla gestione, recupero o smaltimento di determinate categorie di rifiuti. La questione non è stata esaminata nel merito perché il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Codice di procedura civile, art. 92, comma 2, nel testo ratione temporis
Consente, in presenza di giusti motivi legati alla peculiarità della controversia, la compensazione delle spese tra le parti. La Corte ha applicato tale facoltà compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi puntualmente con la concreta ragione della decisione impugnata; un quesito astratto o riferito a una fattispecie diversa può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Chi impugna deve rappresentare in modo completo e autosufficiente tutti gli atti e le notifiche rilevanti, comprese eventuali precedenti impugnazioni della stessa sentenza. L'omissione di un fatto processuale decisivo può impedire alla Corte di esaminare la censura.
- La proposizione di una precedente impugnazione notificata a un destinatario erroneo può comunque assumere rilievo nel valutare la conoscenza legale della sentenza e la decorrenza dei termini; la questione deve essere dedotta e documentata con precisione.
- Quando il motivo processuale viene dichiarato inammissibile e ciò consolida la decisione di merito, le ulteriori censure sostanziali possono risultare assorbite e non essere esaminate.
- Le istanze di rinuncia, transazione o estinzione del processo devono essere depositate tempestivamente e secondo le modalità processuali applicabili; un deposito successivo alla conclusione dell'udienza può essere inutilizzabile.
- In materia di tributi locali e rifiuti, la spettanza di agevolazioni o esenzioni dipende dalla prova puntuale dei presupposti previsti dalla normativa, ma tale questione può non essere esaminata se l'impugnazione è già inammissibile per ragioni processuali.
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