Sentenza n. 10898/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di diniego dell'istanza di finanziamento agevolato presentata dalla ricorrente in data 3 settembre 2025, prot. FPPMI-00284, adottato dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del “Fondo di Patrimonializzazione PMI - PR FESR Lazio 2021 -2027”, e comunicato in data 22 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l'esclusione della società ricorrente dalla procedura per presunta mancanza del requisito di solidità economica e per asserita incompatibilità con le azioni del Programma FESR; - del provvedimento di conferma dell'esito negativo dell'istruttoria, adottato dal medesimo Gestore a seguito della presentazione delle osservazioni e controdeduzioni da parte della ricorrente e inviato il 23.10.2025, con il quale è stato dichiarato che tali osservazioni non sarebbero state oggetto di valutazione in quanto afferenti al merito creditizio, ritenuto insindacabile, e con il quale è stato ribadito il rigetto della domanda; - di ogni atto istruttorio presupposto, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di finanziamento agevolato ed esclusione dalla procedura del Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021-2027, confermati dopo le osservazioni procedimentali
Esito
Favorevole al resistente (gestore del finanziamento)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego del finanziamento agevolato, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione della lex specialis, difetto di motivazione, motivazione apparente, carenza e difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e irragionevolezza manifesta. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento si fosse limitato a richiamare genericamente l’incompatibilità del progetto con le azioni del Programma FESR e la mancanza di solidità economica, senza indicare gli specifici parametri, dati e soglie utilizzati. Ha inoltre affermato che il progetto, relativo allo sviluppo di una parafarmacia online integrata con una sede fisica, rientrasse nelle finalità di digitalizzazione, innovazione, efficienza energetica e sostenibilità previste dal Programma, e che l’impresa non fosse in difficoltà. Ha lamentato altresì il mancato esame delle osservazioni presentate in contraddittorio, la non corretta assimilazione del finanziamento agevolato a un ordinario finanziamento bancario e la mancata considerazione dell’ammissione successiva a un finanziamento assistito da garanzia pubblica. La resistente ha sostenuto che la valutazione negativa derivasse dalla scheda istruttoria economico-finanziaria, dalla quale risultavano utili modesti negli esercizi 2023 e 2024, pari rispettivamente a 5.989 euro e 4.913 euro, non idonei a sostenere neppure l’importo minimo del finanziamento richiesto, e che la valutazione del merito creditizio fosse rimessa alla professionalità del gestore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che il provvedimento impugnato era effettivamente ermetico sul piano motivazionale, poiché non richiamava espressamente la scheda istruttoria successivamente prodotta in giudizio. Tuttavia, dalla scheda emergeva un’analisi economica riferita allo specifico finanziamento richiesto, ritenuta idonea a sostenere il giudizio negativo sulla solidità economica dell’impresa. Il giudice ha precisato che la valutazione di solidità economica deve essere rapportata allo specifico finanziamento oggetto della procedura e che, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, è sindacabile soltanto nei limiti della credibilità logica, senza sostituzione del giudice all’amministrazione o al gestore. Nel caso concreto la valutazione non è stata ritenuta illogica né ex ante né ex post, considerati gli utili modesti rispetto all’importo richiesto e agli obblighi di rimborso. Il difetto motivazionale è stato quindi ritenuto non invalidante, perché il contraddittorio procedimentale era stato effettivo e l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, ma soltanto più dettagliatamente motivato mediante un espresso rinvio alla scheda istruttoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; il ricorso è stato comunque respinto.
art. 9 dell’Avviso pubblico del Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021-2027
La valutazione del merito del credito è effettuata dal Gestore sulla base delle informazioni desumibili dalla domanda, dai bilanci, dal business plan e dagli altri documenti previsti, secondo la professionalità ed esperienza del Gestore e non è sindacabile.
La disposizione attribuisce al gestore la valutazione tecnico-discrezionale del merito creditizio, assoggettandola al sindacato giudiziale nei soli limiti della credibilità logica.
art. 11 dell’Avviso pubblico del Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021-2027
L’istruttoria di merito di credito è condotta ad insindacabile giudizio del Soggetto gestore.
La previsione è stata considerata nel senso di rimettere al gestore la valutazione del merito creditizio, senza escludere il controllo giudiziale sulla logicità della valutazione.
Appendice 2.1d dell’Avviso pubblico del Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021-2027
Prevede il requisito della solidità economica del soggetto richiedente, utilizzato quale presupposto per la valutazione di ammissibilità al finanziamento.
Massime di principio
- La valutazione della solidità economica di un’impresa ai fini dell’accesso a un finanziamento agevolato deve essere rapportata allo specifico finanziamento richiesto, considerando l’importo, gli obblighi di rimborso e i dati economico-finanziari disponibili.
- La valutazione del merito creditizio effettuata dal gestore di una misura di finanziamento agevolato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo nei limiti della credibilità logica, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella del gestore.
- Il difetto motivazionale del diniego di finanziamento non determina l’annullamento quando, alla luce del contraddittorio effettivamente svolto e degli elementi istruttori acquisiti, risulti che l’esito non avrebbe potuto essere diverso e sarebbe stata necessaria soltanto una motivazione più dettagliata o un espresso rinvio alla scheda istruttoria.
- Una clausola dell’avviso che qualifichi come non sindacabile la valutazione del merito creditizio non sottrae tale valutazione al controllo giurisdizionale sulla logicità, coerenza e attendibilità minima dell’esercizio della discrezionalità tecnica.
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