Cassazione Civile, Ordinanza n. 20716/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 6 marzo 2017 in prossimità di una rotatoria. La persona danneggiata aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo la responsabilità esclusiva del conducente di un veicolo di proprietà di un terzo e assicurato presso altra compagnia; nel giudizio aveva convenuto anche la propria assicurazione. I giudici di merito hanno invece ritenuto che la causa del sinistro fosse la mancata precedenza da parte della danneggiata al veicolo che già percorreva la rotatoria, rigettando la domanda. In appello la parte attrice ha sostenuto che tale ricostruzione fosse smentita dall’esito di un diverso giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, nel quale una c.t.u. aveva portato all’annullamento della sanzione e all’affermazione della responsabilità del conducente dell’altro veicolo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e delle norme del Codice della strada sulla precedenza, sostenendo che la regola applicata dai giudici di merito fosse errata; 2) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, lamentando che la c.t.u. del diverso giudizio non fosse stata valorizzata come fonte di indizi gravi, precisi e concordanti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, per non avere il giudice d’appello spiegato perché avesse attribuito rilievo preminente al verbale della polizia locale e non alla sentenza e alla c.t.u. del diverso giudizio; il quarto motivo risulta assorbito. La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove; accoglie il terzo motivo rilevando una motivazione solo apparente/contraddittoria del giudice di appello, che ha richiamato principi sul libero apprezzamento delle prove senza però confrontarsi in modo effettivo con tutte le risultanze istruttorie e con la rilevanza della c.t.u. svolta in altro giudizio. La sentenza è quindi cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto in rito il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli inammissibili per mancanza di autosufficienza e perché miravano a una rivalutazione del merito. Ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile nella sentenza del Tribunale, che aveva fondato l’esito della causa su un ragionamento probatorio non adeguatamente spiegato e internamente contraddittorio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito da circolazione stradale
art. 2054 c.c.
richiamato in tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli e riparto della prova della colpa
art. 40 c.p.
invocato dalla ricorrente per il nesso causale
art. 41 c.p.
invocato dalla ricorrente per il nesso causale
art. 145 Codice della strada
disciplinerebbe la precedenza nelle intersezioni e, nella ricostruzione della Corte, non era stato male interpretato ma diversamente applicato ai fatti accertati
art. 2 Codice della strada
citato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
artt. 96, 106 e 122 del Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada
citati dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
artt. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2728 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
la sua falsa applicazione è configurabile solo se si dimostra che il ragionamento presuntivo del giudice di merito viola i requisiti di gravità, precisione e concordanza; altrimenti la censura investe il merito o l’omesso esame di un fatto
art. 360 n. 3 c.p.c.
dedotto per violazione/falsa applicazione di legge, ma non utilizzabile per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato come possibile veicolo del vizio di omesso esame di fatti secondari decisivi
art. 366 n. 6 c.p.c.
impone l’autosufficienza del ricorso quando si fonda su atti e documenti del merito, con specifica riproduzione o puntuale indicazione e localizzazione
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere effettiva, non meramente apparente, e non perplessa o obiettivamente incomprensibile
art. 378 c.p.c.
richiamato solo per la memoria depositata in Cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si fonda su atti o documenti del giudizio di merito deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre riprodurre il contenuto rilevante degli atti o indicare con precisione dove essi siano rinvenibili nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto: se la doglianza mira a contestare la ricostruzione della dinamica materiale dell’evento o l’apprezzamento delle prove, la censura è inammissibile o comunque non pertinente al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.
- La falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. richiede la dimostrazione che il giudice abbia sussunto il ragionamento presuntivo sotto parametri estranei o incompatibili con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una diversa lettura degli indizi o una diversa inferenza probabilistica.
- La sentenza che utilizza formule astratte sul libero apprezzamento delle prove ma non confronta in modo effettivo tutte le risultanze istruttorie decisive, ovvero fonda l’esito su affermazioni tra loro incompatibili, incorre in una motivazione solo apparente o comunque costituzionalmente viziata.
- Nel giudizio civile, una sentenza pronunciata in altro processo e una consulenza tecnica ivi espletata possono essere valorizzate come elementi di prova o di argomentazione, ma non vincolano automaticamente il giudice se non tra le stesse parti e nel rispetto del contraddittorio; il giudice deve comunque spiegare perché li ritenga o meno attendibili rispetto agli altri elementi acquisiti.
- In tema di motivazione, il giudice d’appello deve rendere intelligibile la ragione della preferenza accordata a un mezzo istruttorio rispetto ad altri decisivi elementi contrari, soprattutto quando la decisione si fondi su valutazioni di fatto non direttamente percepibili dagli accertatori ma solo ricostruite ex post.
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