Sentenza n. 931/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di accesso, per tre anni, a tredici esercizi pubblici e alle loro immediate vicinanze, adottato dal Questore nei confronti di un minore, nonché decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il minore, unitamente ad altri coetanei, era stato deferito all’autorità giudiziaria per una rapina aggravata commessa nel centro di Ancona ai danni di due ragazzi; aveva poi ammesso i fatti, dichiarando di essere stato sollecitato dagli altri, di essersi pentito e di non avere precedenti penali o di polizia. Il Questore adottava il c.d. DASPO urbano o DASPO Willy ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, vietando l’accesso a tredici esercizi pubblici e lo stazionamento nelle immediate vicinanze per tre anni, con eccezioni per esigenze lavorative, sanitarie, di mobilità e di studio. I ricorrenti impugnavano il provvedimento questorile, il silenzio-rigetto ritenuto formatosi sul ricorso gerarchico e, con motivi aggiunti, il decreto prefettizio espresso di rigetto. Quanto al silenzio-rigetto, deducevano che il ricorso introduttivo era stato proposto quando il provvedimento tacito non si era formato, essendo già intervenuto il decreto prefettizio, sebbene ancora non notificato. Nel merito, contestavano la violazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, sostenendo l’assenza di una compiuta valutazione dinamica e prognostica dell’attuale pericolo per la sicurezza; il difetto di elementi concreti sulla pericolosità sociale del minore; l’irrilevanza della sua ammissione dei fatti, del ravvedimento e dell’assenza di precedenti; l’assenza di prova dell’assidua frequentazione di soggetti pregiudicati; la mancanza di un collegamento tra la condotta e i locali interdetti; l’eccessiva estensione territoriale e la durata massima triennale della misura, soprattutto in ragione della minore età e delle esigenze di recupero sociale; l’omessa valutazione di misure meno afflittive. Veniva inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. n. 14/2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 31 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 40 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per l’attribuzione del potere al Questore anziché all’autorità giudiziaria e per l’assenza di una partecipazione necessaria del minore, dei genitori e dei servizi minorili. Con i motivi aggiunti, i ricorrenti deducevano inoltre vizi propri del decreto prefettizio, consistenti in difetto di motivazione, travisamento dei fatti, omessa considerazione delle immagini di videosorveglianza, dell’assenza di precedenti e del ravvedimento, nonché omissione di pronuncia sulle censure del ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso l’esistenza del silenzio-rigetto impugnato, poiché alla data del ricorso introduttivo il procedimento gerarchico era già stato definito con decreto prefettizio del 18 giugno 2025, la cui mancata notifica dipendeva da una causa non imputabile all’amministrazione. Nel merito, ha ritenuto legittimo il provvedimento questorile. L’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 richiede un pericolo attuale per la sicurezza, valutato in chiave prognostica e preventiva, ma non la certezza della futura commissione di reati: sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”, nonché anche meri sospetti purché idonei a fondare un giudizio attendibile di pericolosità. Nel caso concreto, il Questore aveva valorizzato la natura predatoria e violenta della rapina, la confessione del minore, la commissione del fatto in luogo pubblico centrale, il carattere corale dell’episodio, l’attrattività dei luoghi per gruppi giovanili e l’incapacità manifestata di controllare pulsioni lesive dell’ordinata convivenza. L’assenza di precisi riferimenti alla frequentazione di soggetti pregiudicati non era decisiva, poiché la misura risultava sostenuta dagli ulteriori elementi istruttori. La successiva messa alla prova disposta dal Tribunale per i minorenni non dimostrava l’assenza di pericolosità, ma presupponeva la necessità di un percorso educativo volto al cambiamento; inoltre, il giudice ha ritenuto applicabile il principio tempus regit actum, senza utilizzare i fatti successivi per integrare la motivazione originaria. È stata respinta anche la censura relativa al collegamento tra luoghi interdetti e condotta: la misura può riguardare locali specificamente individuati in relazione a reati commessi anche nelle immediate vicinanze, e nel caso concreto i tredici esercizi erano collocati in una porzione limitata del centro, prossima al luogo dell’episodio e individuata quale area di attrattiva giovanile. La durata triennale è stata qualificata come valutazione discrezionale, sindacabile solo in presenza di evidenti sproporzioni o di compressione delle esigenze primarie di vita; tali condizioni non ricorrevano, considerati i limiti territoriali e le eccezioni per lavoro, salute, mobilità e studio. La misura resta comunque rivedibile alla luce di fatti sopravvenuti, quale l’esito positivo della messa alla prova. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: il divieto di recarsi in luoghi determinati incide sulla libertà di circolazione e non sulla libertà personale, purché sia circoscritto; la disciplina si applica ai minori ultraquattordicenni, prevede la notifica ai titolari della responsabilità genitoriale e consente il controllo giurisdizionale amministrativo, anche mediante tutela cautelare urgente. Quanto al decreto prefettizio, il TAR ha escluso difetto assoluto di motivazione o omissione di pronuncia: il Prefetto aveva esaminato le censure del ricorso gerarchico e non era tenuto a svolgere una revisione complessiva e sostitutiva delle valutazioni del Questore. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori e quanto già liquidato in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. n. 14/2017
qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza
La disposizione consente l’adozione del DASPO urbano nei confronti di minori ultraquattordicenni quando una condotta, valutata in chiave preventiva e prognostica, evidenzi un pericolo attuale per la sicurezza; la misura può riguardare locali specificamente individuati e le loro immediate vicinanze, purché il divieto sia circoscritto e non incida sulle esigenze primarie di vita.
art. 2 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro della questione di legittimità costituzionale; il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro della questione di legittimità costituzionale; il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione.
art. 16 Cost.
La misura, in quanto divieto circoscritto di recarsi in determinati luoghi, incide sulla libertà di circolazione e non sulla libertà personale, purché non ecceda i limiti di proporzionalità e specificità.
art. 31 Cost.
Richiamato dai ricorrenti quale parametro della questione di legittimità costituzionale riferita all’applicazione della misura a un minore; il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione all’art. 40 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione.
art. 40 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Richiamato quale parametro interposto della questione di legittimità costituzionale; il TAR ha escluso il contrasto della disciplina del DASPO urbano applicato al minore.
art. 97 c.p.
Il TAR richiama il parallelismo con la presunta capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni, soglia alla quale la disciplina dell’art. 13-bis collega l’applicabilità della misura.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Utilizzato per disporre l’oscuramento delle generalità del minore, dei titolari della responsabilità genitoriale e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Il DASPO urbano previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 è una misura amministrativa di prevenzione, non punitiva, adottabile sulla base di un giudizio prognostico relativo a un pericolo attuale per la sicurezza; non occorre la certezza della futura commissione di reati, essendo sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti valutati secondo la regola del “più probabile che non”.
- La valutazione della pericolosità richiesta per il DASPO urbano può fondarsi sull’episodio criminoso concretamente accertato in sede amministrativa, sulle sue modalità violente e predatorie, sul contesto pubblico e sulla dimensione corale della condotta; l’assenza di precedenti o di un singolo elemento istruttorio non impone, da sola, l’esclusione della misura quando il giudizio prognostico sia adeguatamente sostenuto da altri elementi.
- Il divieto previsto dall’art. 13-bis può riguardare locali pubblici specificamente individuati in relazione a reati commessi anche nelle immediate vicinanze degli stessi; è legittimo quando l’area interdetta sia territorialmente circoscritta e collegata al luogo dell’episodio e ai luoghi di aggregazione pertinenti, senza impedire il transito o il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita.
- La durata della misura appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di evidenti sproporzioni, irragionevolezza o travisamento, in particolare quando siano azzerate le esigenze essenziali di mobilità, salute, studio o lavoro; la misura può essere successivamente riconsiderata in presenza di fatti sopravvenuti favorevoli.
- L’applicazione del DASPO urbano a un minore ultraquattordicenne non è di per sé costituzionalmente illegittima: il divieto circoscritto di recarsi in determinati luoghi incide sulla libertà di circolazione, non sulla libertà personale, e il coinvolgimento dei titolari della responsabilità genitoriale mediante notificazione, unitamente alla tutela giurisdizionale amministrativa anche urgente, costituisce presidio sufficiente secondo la valutazione operata dal giudice.
- Nel ricorso gerarchico, il provvedimento prefettizio di rigetto non deve necessariamente svolgere una nuova e complessiva istruttoria sostitutiva dell’atto questorile, ma deve esaminare le censure dedotte e fornire una motivazione, anche sintetica, purché idonea a escludere l’omissione di pronuncia e la carenza assoluta di motivazione.
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