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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33550/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale per gestione illecita di rifiuti, abuso edilizio e violazione della disciplina paesaggistica, in relazione al livellamento di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico mediante materiale di riporto, finalizzato alla realizzazione di una piantagione di bergamotti. La Corte d'appello li aveva assolti dal reato ambientale relativo alla gestione di rifiuti, confermando però la responsabilità per il reato edilizio e per la violazione paesaggistica, con riduzione della pena. I ricorrenti hanno sostenuto che l'intervento avesse natura esclusivamente agricola, non costituisse un'opera civile, non avesse determinato un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e rientrasse tra le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica. Hanno inoltre denunciato il travisamento o l'omessa valutazione della C.I.L.A., delle consulenze tecniche, delle dichiarazioni testimoniali e della S.C.I.A. in sanatoria. È stata dedotta anche l'apparenza della motivazione e la violazione delle norme sull'elemento soggettivo, sostenendo che il deposito della C.I.L.A. dimostrasse la buona fede dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non avessero esaminato specificamente le deduzioni difensive e il materiale probatorio relativo alla natura agricola dell'intervento e alla possibile applicabilità dell'art. 149, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi, rilevando un vizio di motivazione non emendabile in sede di legittimità. Le sentenze di merito avevano qualificato in modo assertivo il livellamento del terreno come opera civile incidente sull'assetto del territorio, senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione amministrativa, le consulenze tecniche e le dichiarazioni testimoniali offerte dalla difesa, né con la tesi secondo cui l'intervento rientrasse tra le opere agricole esenti dall'autorizzazione paesaggistica. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sui reati relativi all'abuso edilizio e alla violazione paesaggistica.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006

    La Corte d'appello aveva assolto gli imputati dal reato ambientale, ritenendo non integrata la fattispecie in relazione ai volumi di materiale indicati nella decisione.

  • art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001

    La responsabilità per il reato edilizio è stata annullata con rinvio perché la qualificazione dell'intervento e la rilevanza del titolo edilizio non erano state adeguatamente motivate.

  • art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004

    La responsabilità per la violazione paesaggistica è stata annullata con rinvio per l'omessa valutazione della possibile riconducibilità dell'intervento alle opere esenti da autorizzazione.

  • art. 149, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004

    La norma è stata individuata quale disposizione decisiva per verificare se il livellamento funzionale alla coltivazione agricola rientrasse tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

  • art. 37, d.P.R. n. 380 del 2001

    La difesa aveva richiamato la S.C.I.A. in sanatoria e i suoi possibili effetti sulla regolarizzazione dell'intervento; la Corte non ha deciso nel merito, disponendo il rinvio.

  • art. 45, d.P.R. n. 380 del 2001

    La difesa ne aveva dedotto l'effetto estintivo conseguente alla regolarizzazione, questione rimessa al giudice del rinvio.

  • art. 42 c.p.

    La difesa lo ha richiamato per sostenere l'assenza dell'elemento soggettivo e la buona fede derivante dal deposito della C.I.L.A.; la Corte di cassazione non ha definito la questione nel merito.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la sua violazione ricorre quando il giudice d'appello elude specifiche censure mediante formule assertive.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione, violato quando la decisione d'appello non affronta specifiche deduzioni difensive.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire alla motivazione del primo giudice quando l'atto di appello contiene censure specifiche, documentate o introduce rilievi non esaminati in precedenza; deve confrontarsi puntualmente con tali questioni.
  • La motivazione per relationem tra sentenze conformi è legittima solo quando le doglianze siano già state adeguatamente esaminate e siano generiche, meramente ripetitive, superflue o manifestamente infondate. È invece viziata quando la decisione d'appello respinge specifiche deduzioni con formule di stile o affermazioni assertive.
  • Nella valutazione della configurabilità di reati edilizi e paesaggistici relativi a interventi sul terreno, il giudice deve esaminare concretamente la natura, la finalità e gli effetti dell'opera, verificando anche se essa rientri tra le attività agricole esenti dall'autorizzazione paesaggistica.
  • La qualificazione di un intervento come opera civile incidente sull'assetto del territorio non può fondarsi su un'affermazione astratta, ma deve essere sostenuta da un confronto effettivo con le risultanze istruttorie e con le specifiche allegazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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