Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ICI - Immobile dato in locazione finanziaria a una AUSL - Esenzione per gli immobili posseduti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e utilizzati per attività assistenziali e sanitarie - Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992 a un immobile detenuto in locazione finanziaria e utilizzato da una AUSL per attività assistenziali e sanitarie. La questione centrale era stabilire se i requisiti dell'esenzione dovessero essere verificati con riferimento al locatore, proprietario dell'immobile, oppure al locatario finanziario, che la legge individua come soggetto passivo dell'ICI.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, nel caso di locazione finanziaria, i presupposti per l'esenzione devono essere valutati in capo al locatario, poiché ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 è quest'ultimo il debitore dell'ICI. Pertanto, l'esenzione compete per gli immobili acquisiti in locazione finanziaria da una AUSL e utilizzati direttamente per attività assistenziali e sanitarie, anche se l'immobile è formalmente di proprietà del locatore.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992

    In caso di immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo dell'ICI è il locatario finanziario. Di conseguenza, i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione devono essere verificati con riferimento al locatario.

  • Art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992

    Prevede l'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e utilizzati per attività assistenziali e sanitarie, nonché per le altre attività indicate dalla norma. L'esenzione è applicabile quando tali requisiti ricorrono in capo al soggetto passivo locatario.

Massime di principio

  • Nella locazione finanziaria, ai fini dei tributi immobiliari, occorre considerare il locatario come soggetto passivo quando la normativa lo individua espressamente come debitore d'imposta.
  • Le esenzioni fiscali collegate sia alle caratteristiche dell'ente sia alla destinazione dell'immobile devono essere valutate con riferimento al soggetto passivo dell'imposta, non necessariamente al proprietario formale.
  • Un immobile concesso in leasing può beneficiare dell'esenzione per attività assistenziali o sanitarie se il locatario è un ente non commerciale e utilizza direttamente il bene per le attività agevolate previste dalla legge.
  • Per applicare l'esenzione è necessario verificare concretamente sia la natura non commerciale prevalente dell'ente sia l'effettivo utilizzo dell'immobile per una delle attività indicate dalla disposizione agevolativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.