Cassazione Penale, Ordinanza n. 23337/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità, né accoglimento della doglianza sull'art. 114 c.p., poiché i motivi sono stati ritenuti ripetitivi e diretti a sollecitare una diversa lettura del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 2 ottobre 2025, articolava due motivi tra loro strettamente connessi. In sostanza si denunciava vizio di motivazione in ogni sua forma e violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 114 c.p., sostenendo che la condotta contestata dovesse essere valutata in termini diversi e più favorevoli, tali da incidere sul trattamento della partecipazione criminosa. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano integralmente reiterative rispetto a quelle già esaminate nei gradi di merito e miravano soltanto a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta articolata, logica e priva di aporie.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
La norma sulla diminuzione di pena per il concorrente di minima importanza è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha riconosciuto l'applicazione perché la motivazione di merito aveva già valorizzato la condotta dell'agente e la sua chiara portata di rafforzamento dell'azione del complice.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera lettura alternativa del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e priva di manifeste aporie.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate nei gradi di merito, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- La richiesta di applicazione dell'attenuante del concorrente di minima importanza non può essere accolta se la motivazione di merito ha evidenziato un contributo causale apprezzabile, idoneo a rafforzare l'azione del correo.
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