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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23337/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità, né accoglimento della doglianza sull'art. 114 c.p., poiché i motivi sono stati ritenuti ripetitivi e diretti a sollecitare una diversa lettura del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 2 ottobre 2025, articolava due motivi tra loro strettamente connessi. In sostanza si denunciava vizio di motivazione in ogni sua forma e violazione di legge per l'omessa applicazione dell'art. 114 c.p., sostenendo che la condotta contestata dovesse essere valutata in termini diversi e più favorevoli, tali da incidere sul trattamento della partecipazione criminosa. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano integralmente reiterative rispetto a quelle già esaminate nei gradi di merito e miravano soltanto a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta articolata, logica e priva di aporie.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    La norma sulla diminuzione di pena per il concorrente di minima importanza è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha riconosciuto l'applicazione perché la motivazione di merito aveva già valorizzato la condotta dell'agente e la sua chiara portata di rafforzamento dell'azione del complice.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera lettura alternativa del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e priva di manifeste aporie.
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate nei gradi di merito, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • La richiesta di applicazione dell'attenuante del concorrente di minima importanza non può essere accolta se la motivazione di merito ha evidenziato un contributo causale apprezzabile, idoneo a rafforzare l'azione del correo.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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