Cassazione Penale, Sentenza n. 17027/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per violazione di legge (artt. 157 e 160 cod. pen.), deducendo che la Corte d'appello aveva omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il reato di resistenza è stato consumato il 9 settembre 2015 e la Corte aveva applicato l'aggravante della recidiva reiterata in rapporto di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche; a tal fine il termine di prescrizione è stato calcolato nella formulazione più favorevole ratione temporis, risultando pari a sette anni e sei mesi. Non risultando atti sospensivi utili e non applicandosi la sospensione prevista per taluni procedimenti durante la pandemia Covid-19, il termine di prescrizione è decorso il 16 luglio 2024, prima dell'adozione dell'atto interruttivo (decreto di citazione per appello del 23 dicembre 2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha chiarito i criteri di calcolo del termine prescrizionale con riferimento all'aumento per recidiva reiterata (calcolato sul massimo edittale del reato-base) e ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini per Covid-19 al caso concreto, non essendovi stati termini procedurali effettivamente operanti per il compimento di specifici atti nel periodo rilevante.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Disciplina i termini di prescrizione: la Corte ha applicato la formulazione più favorevole ratione temporis per il calcolo del termine prescrizionale del reato in contestazione.
art. 160 cod. pen.
Stabilisce regole sul calcolo della prescrizione in presenza di circostanze che aumentano la pena; è stata invocata per il computo del termine prescrizionale con l'aggravante della recidiva reiterata.
art. 99 cod. pen.
Prevede l'aumento della pena per la recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto che l'aumento debba essere calcolato sul massimo edittale del reato-base, influenzando così il computo della prescrizione.
art. 337 cod. pen.
Citato nel testo quale riferimento al limite massimo edittale (nel caso indicato cinque anni) sul quale è stato applicato l'aumento per recidiva per determinare il termine prescrizionale.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
La norma di sospensione dei termini processuali durante la pandemia è stata ritenuta inapplicabile al caso specifico, poiché si applica solo ai procedimenti in cui fossero effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di atti specifici nel periodo rilevante.
art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di esaminare la doglianza relativa a mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche se emergente dagli atti; la Corte ha ritenuto il motivo consentito e ha annullato senza rinvio.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto della normativa vigente al momento del fatto e, se più favorevole, nella formulazione ratione temporis favorevole all'imputato.
- L'aumento per recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base (sulle soglie rilevanti), con effetti diretti sul computo della prescrizione.
- La sospensione dei termini processuali per misure emergenziali (es. Covid-19) si applica solo se nel periodo indicato risultano effettivamente operanti termini procedurali per atti specifici; in mancanza, non interrompe né sospende la prescrizione.
- La prescrizione può estinguersi se tra la sentenza di primo grado e l'atto interruttivo successivo (es. decreto di citazione per appello) trascorre un periodo tale da far maturare il termine prescrizionale; è dunque essenziale verificare le date esatte degli atti interruttivi.
- Se il giudice di merito omette di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può (quando la doglianza è consentita) annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato già intervenuta anteriormente alla pronuncia impugnata.
- In situazioni analoghe è imprescindibile esaminare scrupolosamente la cronologia degli atti processuali (date di consumazione del reato, sentenze, atti interruttivi e sospensioni) per valutare correttamente la prescrizione.
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