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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17027/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per violazione di legge (artt. 157 e 160 cod. pen.), deducendo che la Corte d'appello aveva omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il reato di resistenza è stato consumato il 9 settembre 2015 e la Corte aveva applicato l'aggravante della recidiva reiterata in rapporto di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche; a tal fine il termine di prescrizione è stato calcolato nella formulazione più favorevole ratione temporis, risultando pari a sette anni e sei mesi. Non risultando atti sospensivi utili e non applicandosi la sospensione prevista per taluni procedimenti durante la pandemia Covid-19, il termine di prescrizione è decorso il 16 luglio 2024, prima dell'adozione dell'atto interruttivo (decreto di citazione per appello del 23 dicembre 2024).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha chiarito i criteri di calcolo del termine prescrizionale con riferimento all'aumento per recidiva reiterata (calcolato sul massimo edittale del reato-base) e ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini per Covid-19 al caso concreto, non essendovi stati termini procedurali effettivamente operanti per il compimento di specifici atti nel periodo rilevante.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina i termini di prescrizione: la Corte ha applicato la formulazione più favorevole ratione temporis per il calcolo del termine prescrizionale del reato in contestazione.

  • art. 160 cod. pen.

    Stabilisce regole sul calcolo della prescrizione in presenza di circostanze che aumentano la pena; è stata invocata per il computo del termine prescrizionale con l'aggravante della recidiva reiterata.

  • art. 99 cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena per la recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto che l'aumento debba essere calcolato sul massimo edittale del reato-base, influenzando così il computo della prescrizione.

  • art. 337 cod. pen.

    Citato nel testo quale riferimento al limite massimo edittale (nel caso indicato cinque anni) sul quale è stato applicato l'aumento per recidiva per determinare il termine prescrizionale.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

    La norma di sospensione dei termini processuali durante la pandemia è stata ritenuta inapplicabile al caso specifico, poiché si applica solo ai procedimenti in cui fossero effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di atti specifici nel periodo rilevante.

  • art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di esaminare la doglianza relativa a mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche se emergente dagli atti; la Corte ha ritenuto il motivo consentito e ha annullato senza rinvio.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto della normativa vigente al momento del fatto e, se più favorevole, nella formulazione ratione temporis favorevole all'imputato.
  • L'aumento per recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base (sulle soglie rilevanti), con effetti diretti sul computo della prescrizione.
  • La sospensione dei termini processuali per misure emergenziali (es. Covid-19) si applica solo se nel periodo indicato risultano effettivamente operanti termini procedurali per atti specifici; in mancanza, non interrompe né sospende la prescrizione.
  • La prescrizione può estinguersi se tra la sentenza di primo grado e l'atto interruttivo successivo (es. decreto di citazione per appello) trascorre un periodo tale da far maturare il termine prescrizionale; è dunque essenziale verificare le date esatte degli atti interruttivi.
  • Se il giudice di merito omette di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può (quando la doglianza è consentita) annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato già intervenuta anteriormente alla pronuncia impugnata.
  • In situazioni analoghe è imprescindibile esaminare scrupolosamente la cronologia degli atti processuali (date di consumazione del reato, sentenze, atti interruttivi e sospensioni) per valutare correttamente la prescrizione.

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