Sentenza del 06/05/2016 n. 9190 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. n. 429 del 1982, convertito nella L. n. 516 del 1982, avesse efficacia retroattiva e travolgesse l'avviso di accertamento notificato sulla base di tale norma. Deduceva inoltre che l'art. 32 consentisse di contestare la dichiarazione integrativa quando resa in violazione delle norme precedenti, ritenendo che la sopravvenuta incostituzionalità dell'art. 16 costituisse proprio tale violazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. L'avviso di accertamento non era stato tempestivamente impugnato, poiché il contribuente aveva scelto di presentare una dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza. Di conseguenza, il rapporto tributario era divenuto definitivo e non poteva essere riaperto mediante l'impugnazione della successiva cartella esattoriale. La declaratoria di illegittimità costituzionale può incidere sugli avvisi ancora impugnabili o su giudizi pendenti, ma non su rapporti ormai chiusi, definitivi o inoppugnabili. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 429 del 1982, art. 16, convertito nella L. n. 516 del 1982
La norma consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa.
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui consentiva la notifica degli accertamenti fino alla presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino all'entrata in vigore del decreto-legge. L'illegittimità rendeva contestabili gli avvisi ancora impugnabili, ma non travolgeva automaticamente quelli divenuti definitivi.
D.L. n. 429 del 1982, art. 32, convertito nella L. n. 516 del 1982
La dichiarazione integrativa era soggetta ai limiti previsti dalla disciplina della definizione agevolata.
La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente produce effetti vincolanti e non può essere rimessa in discussione quando l'accertamento sottostante sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
Costituzione, art. 3
Principio di uguaglianza.
La violazione del principio di uguaglianza è stata posta a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. n. 429 del 1982.
Principio generale dell'efficacia retroattiva delle declaratorie di illegittimità costituzionale
L'efficacia retroattiva non travolge le situazioni chiuse, giudicate o divenute inoppugnabili.
La pronuncia di incostituzionalità opera sui rapporti ancora aperti, ma non riapre i rapporti tributari definiti per mancata impugnazione, giudicato o altra causa di stabilizzazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma tributaria non determina automaticamente la nullità o l'annullamento di tutti gli atti adottati sulla sua base.
- L'invalidità derivante dalla norma incostituzionale deve essere fatta valere tempestivamente, impugnando l'avviso di accertamento entro i termini previsti.
- Se il contribuente, invece di impugnare l'accertamento, presenta una dichiarazione integrativa o aderisce a una definizione agevolata, e l'accertamento diventa definitivo, la successiva declaratoria di incostituzionalità normalmente non consente di contestare la cartella o riaprire il rapporto.
- L'impugnazione della cartella non può essere utilizzata per recuperare vizi propri dell'avviso di accertamento quando quest'ultimo non è stato contestato nei termini.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra rapporti ancora pendenti o impugnabili, sui quali la pronuncia di incostituzionalità può incidere, e rapporti già definiti, che restano generalmente intangibili.
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