Cassazione Penale, Sentenza n. 14134/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che la persona offesa ha rimesso la querela il 07/07/2023, con successive accettazioni da parte degli imputati il 10 e 17/07/2023, come risultante da verbale dei Carabinieri della Stazione di Città di Castello. Hanno quindi proposto ricorso per cassazione chiedendo che la remissione della querela, intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, fosse assunta nel processo e determinasse l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se proposto al solo fine di introdurre la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Ha verificato che remissione e accettazioni sono state rituali e documentate e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (co.1, co.3)
Articolo che riguarda il delitto di lesioni personali; i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di tale reato in primo e secondo grado, ma la condanna è stata annullata per estinzione del reato a seguito di remissione della querela.
art. 13 L. 47/1948
Norma citata nel capo d'imputazione originario; la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile tale norma, ma la Cassazione ha estinto il reato per remissione della querela intervenuta successivamente.
art. 57 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato; principio di responsabilità concorrente contestato in primo grado e confermato in appello, poi estinto per remissione della querela.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma che dispone la regola sulla ripartizione delle spese processuali: in mancanza di deroga pattizia, le spese sono a carico del querelato; la Corte l'ha applicata dopo l'annullamento per estinzione del reato.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione
Principio applicato dalla Corte: la remissione della querela, se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima del termine per proporre impugnazione e se ritualmente accettata, può essere fatta valere in cassazione e determina l'estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione può essere introdotta con ricorso per cassazione e, se ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato.
- Perché la remissione produca effetti è necessario che sia formalmente documentata (verbale, deposito) e che l'accettazione da parte dell'imputato sia rituale.
- L'estinzione del reato per remissione comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio; va verificata l'eventuale esistenza di pattuizioni che derogano alla regola sulla ripartizione delle spese.
- Le spese processuali, in assenza di diversa pattuizione fra le parti, restano a carico del querelato anche quando la causa si estingue per remissione della querela (art. 340 c.p.p.).
- Prima di basare una strategia difensiva su una remissione, accertare la natura del reato (se procedibile a querela di parte) e la regolarità formale della remissione e delle accettazioni, nonché il termine di impugnazione entro cui può essere introdotta.
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