Sentenza del 08/06/2018 n. 26274 - Corte di Cassazione
Indagini fiscali - Presunzioni legali - Conti correnti bancari - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che aveva annullato in parte il sequestro preventivo disposto nei confronti dell'indagato per i reati di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele relativi agli anni d'imposta 2011-2015. Il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, sostenendo che la presunzione bancaria continuasse a operare, quanto ai versamenti, anche nei confronti dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. Ha stabilito che le presunzioni tributarie possono avere valore indiziario sufficiente a integrare il fumus commissi delicti e a giustificare un sequestro preventivo, pur non costituendo da sole prova definitiva del reato. La presunzione derivante dai versamenti bancari opera nei confronti di tutti i contribuenti, inclusi professionisti e lavoratori autonomi, i quali devono dimostrare analiticamente che tali somme sono estranee ai fatti imponibili. La presunzione relativa ai prelevamenti, invece, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, opera soltanto per i titolari di reddito d'impresa. È stato confermato il sequestro già disposto fino a 30.650 euro per il reato di dichiarazione fraudolenta, mentre la parte annullata dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
Presunzione legale relativa derivante dai dati e dagli elementi acquisiti mediante indagini bancarie; versamenti e prelevamenti possono essere considerati ricavi o compensi nei casi previsti dalla norma.
I dati bancari possono essere utilizzati nei confronti della generalità dei contribuenti. I versamenti sono presuntivamente rilevanti per tutti i contribuenti, compresi professionisti e lavoratori autonomi; i prelevamenti mantengono efficacia presuntiva soltanto nei confronti dei titolari di reddito d'impresa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
Utilizzazione dei dati e degli elementi risultanti dai rapporti finanziari ai fini degli accertamenti IVA.
La disciplina delle indagini bancarie opera anche ai fini IVA e consente di valorizzare i movimenti bancari secondo i limiti e le condizioni della presunzione tributaria.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La norma costituiva uno dei reati oggetto delle indagini e del sequestro preventivo.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4
La contestazione riguardava l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. La presunzione bancaria è stata ritenuta idonea, in sede cautelare, a contribuire alla verifica del fumus del reato.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4
La contestazione riguardava l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. La presunzione bancaria è stata ritenuta idonea, in sede cautelare, a contribuire alla verifica del fumus del reato.
Codice di procedura penale, art. 321
La misura cautelare reale può essere disposta quando sussiste il fumus del reato e il vincolo è funzionale alle finalità previste dalla legge; nella fase cautelare non è richiesto il grado di gravità indiziaria previsto per le misure personali.
Codice di procedura penale, art. 324
Procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro.
È la disposizione in base alla quale il Tribunale del riesame aveva annullato parzialmente il provvedimento di sequestro.
Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014
Ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'estensione ai lavoratori autonomi della presunzione di maggiori compensi derivante dai prelevamenti bancari. La decisione non ha eliminato la presunzione relativa ai versamenti.
D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, convertito dalla L. n. 225 del 2016
La modifica normativa ha inciso sulla formulazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, ma, secondo la Corte, non era comunque applicabile ratione temporis al caso esaminato e non comportava l'abolizione generale della presunzione sui versamenti dei professionisti.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie, un versamento non giustificato può essere presunto componente positivo di reddito anche quando il contribuente è un professionista o un lavoratore autonomo.
- Il professionista deve fornire una prova analitica e documentata dell'origine non reddituale di ciascun versamento, dimostrando che la somma è già stata tassata oppure è fiscalmente irrilevante.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti bancari del professionista non possono essere automaticamente considerati compensi non dichiarati; tale presunzione resta invece applicabile agli imprenditori nei limiti previsti dalla legge.
- In sede di sequestro preventivo non è necessaria la prova definitiva dell'evasione: le presunzioni tributarie, insieme agli altri dati dell'indagine, possono essere sufficienti a integrare il fumus commissi delicti.
- La presunzione bancaria è relativa e può essere superata con documentazione precisa, coerente e riferita alle singole operazioni; giustificazioni generiche o cumulative sono normalmente insufficienti.
- La valutazione deve tenere conto della normativa vigente nel periodo d'imposta esaminato, poiché modifiche legislative successive possono non essere applicabili retroattivamente.
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