Cassazione Penale, Sentenza n. 24414/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Sapri: il difensore aveva depositato l'atto prima in forma telematica (come anticipazione) e il giorno successivo in forma cartacea entro il termine di legge; il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il secondo deposito perché era intervenuta una declaratoria di inammissibilità del primo atto telematico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bari per il prosieguo. La Corte ha affermato che la reiterazione dell'impugnazione è ammissibile se, al momento del deposito rituale e tempestivo del successivo atto (anche cartaceo), non sia ancora stata formalmente comunicata al difensore la decisione sull'impugnazione precedente; il mero deposito in cancelleria del provvedimento precedente non fa sorgere immediata conoscenza se non è stata formalmente comunicata.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola i termini e le modalità di impugnazione: la Corte ha ritenuto che il deposito cartaceo effettuato entro il termine previsto è valido e che una presentazione telematica precedente, fatta come anticipazione, non esclude la possibilità di reiterare l'impugnazione se non è ancora intervenuta e stata comunicata una decisione sulla prima.
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare il Tribunale competente e per la trasmissione degli atti: la Corte ordina la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bari per l'ulteriore corso ai sensi di questa disposizione.
art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020
Norma richiamata solo ai fini della formulazione delle conclusioni dal Pubblico Ministero; nel procedimento il PM ha reso le sue conclusioni ai sensi di questa disposizione.
art. 94 cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte prescrive l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti da questa norma.
Sez. 3, sent. n. 37196 del 19/11/2020 (giurisprudenza)
Precedente giurisprudenziale che la Corte ha richiamato: stabilisce che è ammissibile la reiterazione di più atti di impugnazione da parte dello stesso difensore, anche con contenuto diverso, purché, al momento della rituale e tempestiva presentazione dell'ulteriore atto, non sia già intervenuta e sia stata comunicata una decisione sull'impugnazione precedente.
Massime di principio
- La presentazione di un atto di impugnazione in forma telematica come "anticipazione" non esclude la possibilità di depositare successivamente l'atto in forma cartacea, purché il deposito cartaceo avvenga entro il termine di legge previsto.
- L'ammissibilità di una reiterazione dell'impugnazione è subordinata al fatto che, al momento del deposito rituale e tempestivo del nuovo atto, non sia già intervenuta e stata formalmente comunicata una decisione sull'impugnazione precedente.
- La conoscenza del provvedimento da parte del difensore non si considera realizzata soltanto con il deposito in cancelleria del provvedimento stesso; è necessaria la comunicazione formale al difensore per far valere l'effetto di impedimento alla reiterazione.
- Se un Tribunale dichiara inammissibile una seconda impugnazione solo perché il primo provvedimento di inammissibilità è stato depositato prima, senza tener conto della data di comunicazione al difensore, tale decisione può essere annullata in cassazione.
- Per ridurre il rischio di contestazioni procedurali, il difensore dovrebbe comunque curare la tempestiva forma di deposito richiesta (e conservare le prove di ricezione/comunicazione), ma sa che la reiterazione è tutela possibile quando la comunicazione della prima decisione non è ancora avvenuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24372/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →