Cassazione Penale, Ordinanza n. 05274/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla vicenda di sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'autovettura di un terzo. Con i primi due motivi ha sostenuto che le dichiarazioni rese da tale terzo fossero inutilizzabili perché, secondo la difesa, costui era già raggiunto da indizi di reità; ha inoltre contestato la ricostruzione di merito, prospettando che la droga fosse destinata a un consumo congiunto. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione della pena e del giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente escluso che il terzo fosse gravato da indizi di reità e che la tesi del consumo congiunto non fosse plausibile; ha aggiunto che, in ogni caso, il consumo congiunto non avrebbe escluso la responsabilità di chi avesse portato la sostanza. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sul trattamento sanzionatorio, a fronte di una pena ritenuta modesta e di un giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva già motivato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze sull'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da un terzo richiedono la concreta dimostrazione che il dichiarante fosse effettivamente già raggiunto da indizi di reità; mere affermazioni difensive o elementi generici non sono sufficienti.
- La ricostruzione di merito che escluda la plausibilità di una tesi difensiva alternativa, perché non sorretta da dati fattuali coerenti, non è sindacabile in cassazione quando sia logicamente motivata.
- Anche quando si prospetti un consumo congiunto di sostanza stupefacente, tale circostanza non esclude automaticamente la responsabilità di chi abbia apportato la sostanza nel contesto fattuale accertato.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione se mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione discrezionale del giudice di merito, in presenza di una motivazione non illogica sulla pena e sul bilanciamento tra circostanze.
Come è indicizzato
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