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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27350/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto revocatoria)

La controversia

La lite non riguarda più il merito della revocatoria, già definita in precedenza con estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente, ma una successiva istanza congiunta delle parti. Il soggetto soccombente nel giudizio di merito e la curatela hanno chiesto alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, iscritta nei registri immobiliari sull'immobile di proprietà del ricorrente. La Corte è stata chiamata a valutare se, dopo l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, fosse possibile disporre tale cancellazione su richiesta concorde delle parti.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza congiunta e ha disposto l'integrazione dell'ordinanza di estinzione del 17 settembre 2020, ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di Roma di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria relativa all'immobile del ricorrente, identificata con la formalità indicata in sentenza. La decisione si fonda sul principio per cui, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, anche con provvedimento successivo, se vi è concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione; in tale contesto può essere chiesta la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato come base del potere della Corte di adottare un successivo provvedimento di cancellazione della trascrizione su richiesta concorde delle parti.

  • artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte può, su richiesta concorde delle parti, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di merito.
  • La cancellazione della trascrizione può essere disposta anche con provvedimento successivo rispetto all'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In presenza di istanza sottoscritta da entrambi i difensori, la richiesta di cancellazione della trascrizione dell'azione giudiziale è accoglibile se risulta coerente con l'esito estintivo del giudizio.
  • Il potere di ordinare la cancellazione della trascrizione postula la concorde volontà delle parti e non richiede una nuova decisione sul merito della controversia già estinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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