Sentenza del 14/03/2019 n. 730 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha estromesso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'inammissibilità della sua costituzione, ma ha rigettato l'appello del contribuente nel merito. È stata quindi confermata la pretesa relativa ai crediti erariali, ritenuti soggetti a prescrizione decennale. Le spese processuali sono state integralmente compensate, con la formula "nulla per le spese".
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con un difensore del libero foro senza indicare e depositare la documentazione attestante il potere di rappresentanza e i presupposti che giustificavano il ricorso a tale patrocinio invece dell'Avvocatura dello Stato. La costituzione è stata quindi dichiarata inammissibile ed è stata disposta l'estromissione dell'Agenzia dal giudizio. Tuttavia, il contribuente sosteneva anche che i crediti tributari sottostanti fossero prescritti in cinque anni; tale motivo è stato ritenuto infondato, poiché per i tributi erariali opera, secondo la sentenza, la prescrizione decennale.
Norme richiamate
Art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016
L'Agenzia è obbligata ad operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità.
La scelta di affidare la difesa a un avvocato del libero foro, invece che all'Avvocatura dello Stato, non è libera o discrezionale: deve essere giustificata da presupposti specifici e documentati.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
L'ente può continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro solo "in via residuale" e "nei casi in cui si accerti l'impossibilità dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio".
Anche quando il regolamento consente il ricorso al libero foro, occorre dimostrare in giudizio l'impossibilità o l'inidoneità dell'Avvocatura dello Stato e produrre la relativa documentazione.
Principi affermati da Cass. civ., 9 novembre 2018, nn. 28684 e 28741
La scelta del libero foro richiede che si sia in presenza di un "caso speciale", che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell'organo deliberante, che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza e che sia prodotta in giudizio idonea documentazione.
In mancanza della delibera motivata e della documentazione sui presupposti del patrocinio, il mandato difensivo e l'atto processuale fondato su di esso sono viziati, con conseguente inammissibilità della costituzione.
Prescrizione dei crediti tributari erariali
Nei tributi nascenti da imposte statali, la prescrizione è sempre decennale.
I debiti derivanti da imposte statali non sono considerati obbligazioni periodiche, perché ogni periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma; pertanto, secondo la sentenza, non si applica il termine quinquennale invocato dal contribuente.
Massime di principio
- L'inammissibilità della costituzione dell'ente impositore o riscossore per irregolarità nella procura non comporta automaticamente l'accoglimento dell'appello o l'annullamento della pretesa tributaria: il giudice può comunque esaminare e rigettare i motivi del contribuente.
- Quando un ente pubblico si avvale di un avvocato del libero foro invece dell'Avvocatura dello Stato, deve normalmente dimostrare l'esistenza di un caso speciale, una delibera preventiva e motivata, l'eventuale sottoposizione agli organi di vigilanza e il deposito della relativa documentazione.
- La contestazione della prescrizione deve distinguere tra natura del credito e termine applicabile. Per i crediti erariali derivanti da imposte statali, la sentenza applica il termine decennale, mentre termini diversi possono valere per altre tipologie di entrate.
- Un vizio di rappresentanza o di patrocinio dell'agente della riscossione deve essere eccepito e documentato tempestivamente, ma la sua efficacia concreta dipende dalle regole processuali applicabili e dalla possibilità di sanatoria o rinnovazione dell'atto.
- La decisione riguarda specificamente i fatti e il quadro normativo considerati dal giudice nel 2019: per casi analoghi occorre verificare la normativa vigente, la natura esatta del credito e l'orientamento giurisprudenziale più recente.
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