Sentenza n. 229/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione dirigenziale datata 16 maggio 2024 di cui alla procedura numero 875 e contrassegnata con il numero 17 del Registro settoriale delle determinazioni e con il numero 731 del Registro generale delle determinazioni, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva concernente il bando di concorso generale n. 7/2021 per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Foggia, ai sensi della Legge della Regione Puglia n. 10/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi ERP, lamentando la mancata attribuzione di quattro punti aggiuntivi per una asserita condizione di sistemazione precaria ed emergenza abitativa. Ha dedotto la violazione dell'articolo 3 del bando e dell'articolo 12 della legge regionale pugliese n. 10/2014, sostenendo che dovesse essere considerata la situazione abitativa dell'alloggio comunale occupato, caratterizzato da condizioni di degrado e da un contratto di locazione scaduto. Ha inoltre dedotto difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e carenza istruttoria. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato utilmente collocato in graduatoria e per omessa impugnazione del parere vincolante della Commissione provinciale per l'edilizia residenziale pubblica, che aveva respinto il precedente ricorso contro la graduatoria provvisoria. Nel merito, il Comune ha sostenuto che il rapporto relativo all'alloggio non integrasse una assegnazione precaria o una locazione agevolata rilevante ai fini del punteggio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per due autonomi e assorbenti motivi. In primo luogo, il ricorrente non aveva notificato il ricorso ad almeno un controinteressato, cioè a uno dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria, né aveva dimostrato di avere richiesto tempestivamente al Comune i dati necessari per identificarlo. La mancata indicazione dei dati anagrafici nella graduatoria non escludeva l'onere di acquisire tali informazioni e la richiesta tardiva di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio non avrebbe sanato l'originaria invalidità. In secondo luogo, il ricorrente non aveva impugnato il parere della Commissione provinciale per l'edilizia residenziale pubblica del 12 dicembre 2023, qualificato dalla legge regionale come vincolante per l'ufficio comunale nella definitiva approvazione della graduatoria. Tale parere era quindi immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile; la successiva determinazione dirigenziale, limitandosi a recepirlo, non poteva essere utilmente contestata senza censurare anche l'atto presupposto. Il TAR ha comunque esaminato la controversia ad abundantiam e ha ritenuto infondata anche nel merito la pretesa. Il rapporto relativo all'alloggio occupato dal ricorrente derivava da un contratto di sublocazione quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, con termine certo, e non da un provvedimento pubblico di assegnazione temporanea e precaria adottato per ragioni assistenziali. Poiché il contratto era scaduto da anni e non era stato rinnovato o prorogato, l'occupazione era divenuta sine titulo e costituiva una situazione di mero fatto, non assimilabile alla sistemazione precaria prevista dal bando e dalla normativa regionale. La mancata attribuzione dei punti aggiuntivi è stata pertanto ritenuta legittima. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e delle condizioni materiali rappresentate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
impone, nei giudizi impugnatori avverso atti concernenti procedure concorsuali o selettive, l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di coloro che, in virtù dell'atto impugnato, vantano un interesse qualificato alla conservazione dello stesso
Il ricorso contro una graduatoria è inammissibile se non è notificato ad almeno un controinteressato utilmente collocato; l'assenza dei dati identificativi nella graduatoria non esonera il ricorrente dall'acquisirli tempestivamente presso l'amministrazione.
art. 4, commi 5, 6 e 7, l.r. Puglia n. 10/2014
la Commissione provinciale ... si pronuncia con un atto che il legislatore regionale qualifica espressamente come vincolante per l'Ufficio comunale competente in sede di definitiva approvazione della graduatoria
Il parere della Commissione provinciale, reso sul ricorso contro la graduatoria provvisoria, è atto vincolante, immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso contro la graduatoria definitiva che lo recepisce.
art. 12 l.r. Puglia n. 10/2014
riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Il riconoscimento del punteggio collegato alla sistemazione precaria richiede la ricorrenza dei presupposti tipizzati dalla disciplina regionale, non integrabili mediante analogia con una mera occupazione di fatto di un alloggio già oggetto di un contratto scaduto.
art. 3 del bando di concorso generale n. 7/2021
attribuzione dei punteggi
La condizione abitativa rileva ai fini del punteggio soltanto quando corrisponde alle fattispecie previste dal bando e dalla normativa regionale; non è sufficiente una situazione materiale di disagio o degrado priva del presupposto formale richiesto.
Massime di principio
- Nei giudizi impugnatori contro una graduatoria concorsuale o selettiva, il ricorrente deve notificare il ricorso ad almeno un controinteressato utilmente collocato; se la graduatoria non contiene dati sufficienti, egli deve acquisire tempestivamente dall'amministrazione le informazioni necessarie, poiché una richiesta tardiva di integrazione del contraddittorio non sana l'originaria omessa notifica.
- Quando la normativa regionale qualifica come vincolante il parere reso da un organo nell'ambito del procedimento di formazione della graduatoria, tale parere costituisce un atto presupposto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione del parere rende inammissibile il ricorso contro il successivo atto definitivo che si limiti a recepirlo.
- Ai fini del riconoscimento del punteggio previsto per la sistemazione precaria nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non è sufficiente la mera occupazione di fatto di un immobile in condizioni di degrado dopo la scadenza del contratto; occorre che ricorra la specifica fattispecie normativa o un formale provvedimento pubblico di assegnazione temporanea e precaria previsto dalla disciplina applicabile.
- Un rapporto originariamente fondato su un contratto di sublocazione a termine, una volta scaduto e non rinnovato, non può essere riqualificato analogicamente come assegnazione precaria assistenziale ai fini dell'attribuzione di un punteggio previsto dal bando ERP.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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