Cassazione Penale, Sentenza n. 18714/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma degli arresti domiciliari disposti dal GIP, deducendo insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza di gravi indizi per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati fine (truffe assicurative, art. 642 c.p.). Contestano in particolare: la carenza di prova di un accordo stabile e di un programma criminoso indeterminato; la scarsa rilevanza probatoria delle intercettazioni (ritenute generiche e prive di riscontri); l'inesistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, ritenuti non attuali in ragione della distanza temporale dei fatti); e l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, consistente mera riproposizione di argomentazioni già esaminate dal Tribunale del Riesame senza confronto critico con la motivazione. Il Collegio ha ritenuto congrua e logica la valutazione di merito sul compendio indiziario (intercettazioni, dichiarazioni, modalità reiterate dei reati) e sull'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), non ravvisando travisamento della prova che giustifichi sindacato in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la sussistenza di ruoli direttivi/organizzativi in capo agli odierni ricorrenti e ha considerato adeguata la misura cautelare; per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte conferma che l'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta anche dalla commissione dei reati-fine e dalle modalità esecutive; è ricostruibile la stabilità del vincolo associativo attraverso la ripetizione e il modus operandi degli affiliati, nonché dall'iniziativa, reclutamento e coordinamento esercitati dal promotore/organizzatore
art. 642 cod. pen.
I reati di truffa alle compagnie assicurative sono stati valutati come reati-fine ripetuti e caratterizzati da professionalità e sistematicità utili a comprovare l'operatività dell'associazione
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e valutazione degli elementi indiziari; la Corte osserva che la mancata specificità del motivo non consente sindacato in sede di legittimità se la motivazione di merito è completa e razionale
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio): la Corte condivide che esse possono essere desunte dalla ripetizione delle condotte, dal ruolo organizzativo degli indagati, dalla continuazione delle attività illecite nonostante indagini e dagli elementi di pregressa pericolosità
art. 275 cod. proc. pen.
Tratta delle alternative alle misure cautelari più afflittive; la Corte conferma che la scelta degli arresti domiciliari è valutazione di merito legittima se fondata su elementi concreti che attestino sistematicità e pericolosità degli indagati
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in rilievo alla motivazione (diritto alla difesa e corretto svolgimento del procedimento): la Corte non rileva vizio procedurale idoneo a inficiare la motivazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) quando vi siano profili di colpa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito: la mera ripetizione di argomentazioni già svolte in sede di riesame comporta, di regola, inammissibilità.
- La valutazione della prova intercettata è tipicamente apprezzamento di merito; può essere sindacata in sede di legittimità solo se sussiste un travisamento manifesto e decisivo del contenuto probatorio.
- L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere provata anche attraverso la ripetizione sistematica dei reati-fine e dalle modalità esecutive comuni, nonché dall'attività di promozione, reclutamento e coordinamento degli indagati.
- Il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio può essere ritenuto attuale anche se i fatti originari sono remoti, se emergono elementi che evidenziano continuità, ripetizione delle condotte, comportamenti volti a mistificare la realtà o persistente capacità organizzativa.
- La scelta di misure cautelari più afflittive (es. arresti domiciliari) rispetto a misure meno gravose è legittima se il giudice di merito motiva, con riferimento alle risultanze, l'inadeguatezza di misure alternative in rapporto alla sistematicità e alla professionalità criminale rilevate.
- Per impugnare con successo una misura cautelare occorre proporre censure concrete e specifiche che dimostrino la carenza logica o fattuale nella motivazione di merito, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.
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