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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18714/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma degli arresti domiciliari disposti dal GIP, deducendo insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza di gravi indizi per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati fine (truffe assicurative, art. 642 c.p.). Contestano in particolare: la carenza di prova di un accordo stabile e di un programma criminoso indeterminato; la scarsa rilevanza probatoria delle intercettazioni (ritenute generiche e prive di riscontri); l'inesistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, ritenuti non attuali in ragione della distanza temporale dei fatti); e l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, consistente mera riproposizione di argomentazioni già esaminate dal Tribunale del Riesame senza confronto critico con la motivazione. Il Collegio ha ritenuto congrua e logica la valutazione di merito sul compendio indiziario (intercettazioni, dichiarazioni, modalità reiterate dei reati) e sull'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), non ravvisando travisamento della prova che giustifichi sindacato in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la sussistenza di ruoli direttivi/organizzativi in capo agli odierni ricorrenti e ha considerato adeguata la misura cautelare; per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte conferma che l'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta anche dalla commissione dei reati-fine e dalle modalità esecutive; è ricostruibile la stabilità del vincolo associativo attraverso la ripetizione e il modus operandi degli affiliati, nonché dall'iniziativa, reclutamento e coordinamento esercitati dal promotore/organizzatore

  • art. 642 cod. pen.

    I reati di truffa alle compagnie assicurative sono stati valutati come reati-fine ripetuti e caratterizzati da professionalità e sistematicità utili a comprovare l'operatività dell'associazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e valutazione degli elementi indiziari; la Corte osserva che la mancata specificità del motivo non consente sindacato in sede di legittimità se la motivazione di merito è completa e razionale

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio): la Corte condivide che esse possono essere desunte dalla ripetizione delle condotte, dal ruolo organizzativo degli indagati, dalla continuazione delle attività illecite nonostante indagini e dagli elementi di pregressa pericolosità

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Tratta delle alternative alle misure cautelari più afflittive; la Corte conferma che la scelta degli arresti domiciliari è valutazione di merito legittima se fondata su elementi concreti che attestino sistematicità e pericolosità degli indagati

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in rilievo alla motivazione (diritto alla difesa e corretto svolgimento del procedimento): la Corte non rileva vizio procedurale idoneo a inficiare la motivazione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) quando vi siano profili di colpa nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito: la mera ripetizione di argomentazioni già svolte in sede di riesame comporta, di regola, inammissibilità.
  • La valutazione della prova intercettata è tipicamente apprezzamento di merito; può essere sindacata in sede di legittimità solo se sussiste un travisamento manifesto e decisivo del contenuto probatorio.
  • L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere provata anche attraverso la ripetizione sistematica dei reati-fine e dalle modalità esecutive comuni, nonché dall'attività di promozione, reclutamento e coordinamento degli indagati.
  • Il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio può essere ritenuto attuale anche se i fatti originari sono remoti, se emergono elementi che evidenziano continuità, ripetizione delle condotte, comportamenti volti a mistificare la realtà o persistente capacità organizzativa.
  • La scelta di misure cautelari più afflittive (es. arresti domiciliari) rispetto a misure meno gravose è legittima se il giudice di merito motiva, con riferimento alle risultanze, l'inadeguatezza di misure alternative in rapporto alla sistematicità e alla professionalità criminale rilevate.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre proporre censure concrete e specifiche che dimostrino la carenza logica o fattuale nella motivazione di merito, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.

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