Cassazione Civile, Sentenza n. 10742/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Gli eredi dei proprietari avevano agito contro il Comune deducendo l’occupazione usurpativa di un terreno di loro proprietà e chiedendo tutela per la perdita del bene. Con atto notarile del 20 febbraio 1980 i danti causa avevano venduto vari lotti della zona, riservandosi la proprietà dei suoli destinati a strade e attribuendo agli acquirenti dei lotti un diritto reale di passaggio; al rogito era allegato un frazionamento del 19 dicembre 1979. Il Comune aveva successivamente asfaltato i tracciati e realizzato reti idriche, fognarie, di illuminazione pubblica e di distribuzione del gas. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 12 giugno 2018, aveva riformato la decisione e rigettato le domande, ritenendo che le strade preesistessero e che gli interventi comunali ne avessero migliorato la fruibilità senza mutarne struttura e consistenza né trasferirne la proprietà al Comune. I ricorrenti hanno proposto sette motivi. Con il primo hanno dedotto nullità per violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. e formazione del giudicato sull’occupazione usurpativa. Con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse accolto una nuova eccezione di costituzione di servitù pubblica (dicatio ad patriam), anche sulla base di un documento prodotto da un altro chiamato in causa. Con il terzo hanno lamentato violazione dell’art. 342 c.p.c., per mancata impugnazione di un’autonoma ratio della decisione di primo grado. Con il quarto e il quinto hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame, rispettivamente, della variazione catastale che attestava la confluenza dell’area nella viabilità pubblica e della circostanza che le strade non esistessero al momento del rogito del 1980. Con il sesto hanno dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 1, della L. n. 1 del 1978, art. 1, e degli artt. 2, 3 e 37 della L.R. Puglia n. 27 del 1989, sostenendo che gli interventi avessero realizzato un’opera pubblica. Con il settimo hanno denunciato violazione dell’art. 823 c.c. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il sacrificio sostanziale della proprietà senza indennizzo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo: la decisione d’appello non aveva rimesso in discussione le questioni che i ricorrenti assumevano coperte da giudicato e la deduzione dell’esistenza di una pregressa destinazione dei terreni a strada contestava un presupposto dell’occupazione usurpativa, senza investire un’autonoma ratio non impugnata. Ha rigettato il secondo motivo, perché la contestazione dei presupposti dell’occupazione usurpativa costituisce mera difesa, proponibile anche in appello, e perché opera il principio di acquisizione della prova, che consente al giudice di utilizzare le risultanze istruttorie indipendentemente dalla parte che le abbia prodotte. Ha accolto congiuntamente i motivi dal quarto al settimo. L’orientamento secondo cui la semplice asfaltatura di una strada vicinale preesistente e la posa di condutture costituiscono meri miglioramenti, senza acquisizione della proprietà da parte dell’ente, presuppone che il bene fosse già una strada vicinale destinata all’uso pubblico. La sentenza impugnata, invece, dava conto soltanto della costituzione di una servitù di passaggio a favore degli acquirenti degli altri lotti, non della messa a disposizione del bene alla collettività. Le opere comunali avevano quindi modificato i tratti distintivi del bene e la funzione cui era destinato, passando dalle esigenze dei proprietari dei fondi dominanti a quelle della generalità dei consociati. La Corte ha cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
artt. 342 e 324 c.p.c.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto invocano un giudicato su questioni che la Corte territoriale non mette in discussione, nel senso che la conclusione raggiunta non presuppone una diversa soluzione delle stesse.
Non sussiste violazione delle regole sull’impugnazione e sul giudicato quando la decisione impugnata non rimette in discussione le questioni dedotte come coperte da giudicato e la conclusione non dipende da una loro diversa soluzione.
artt. 112 e 345 c.p.c.
La contestazione dei presupposti di operatività della occupazione usurpativa rappresenta una mera difesa, non soggetta a preclusioni.
La contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato è mera difesa e può essere formulata anche in appello; non integra un’eccezione in senso stretto soggetta al divieto di nuova proposizione previsto dall’art. 345 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
L’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma menzionata dai ricorrenti, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (v., ad es., Cass. 28 maggio 2019, n. 14515).
È eccezione in senso stretto la deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto avversario; la contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte è invece mera difesa e può essere svolta per la prima volta in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
I motivi dai quarto al settimo, esaminabili congiuntamente perchè, da diverse prospettive, criticano il medesimo profilo della sentenza impugnata, sono fondati.
La Corte ha ritenuto fondate le censure, tra loro connesse, relative al mancato esame dei fatti e alla qualificazione degli effetti delle opere sul bene; il testo non enuncia una regola ulteriore e autonoma sui limiti del sindacato ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 823 c.c.
Tali opere, infatti, incidono solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l’asservimento di detta strada a fini pubblici, ma non comportano un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto, nè implicano l’acquisizione in proprietà dell’ente territoriale, la quale postula l’inemendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale di un’opera pubblica.
Il mero miglioramento di una strada vicinale già esistente, mediante asfaltatura e posa di condutture, non determina di per sé l’acquisizione della proprietà da parte dell’ente; occorre una trasformazione irreversibile del suolo in componente essenziale dell’opera pubblica. Tale criterio presuppone però che preesistano una strada vicinale e il relativo uso pubblico.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
Nel caso di specie, invece, dalla stessa sentenza impugnata non emerge affatto una messa a disposizione del bene in favore della collettività, ma una mera costituzione di una servitù di passaggio in favore degli acquirenti dei restanti lotti.
La mera previsione di una servitù di passaggio a favore dei proprietari di fondi determinati non equivale alla destinazione del bene all’uso della collettività; la decisione sul sacrificio della proprietà deve considerare la trasformazione della funzione del bene e la sua destinazione alla generalità dei consociati.
Massime di principio
- La regola per cui asfaltatura e posa di condutture su una strada vicinale preesistente costituiscono meri miglioramenti, senza trasferimento della proprietà all’ente pubblico, presuppone che la strada fosse già destinata all’uso pubblico; non può essere applicata quando risulti soltanto una servitù di passaggio a favore dei proprietari di fondi determinati.
- La destinazione di un bene all’uso pubblico non si desume dalla sola realizzazione di opere pubbliche su di esso: occorre distinguere tra una strada già messa a disposizione della collettività e un passaggio privato gravato da servitù a favore di soggetti individuati.
- Quando l’intervento dell’ente pubblico muta i tratti distintivi del bene e le esigenze umane cui esso è destinato, trasformandolo da infrastruttura funzionale ai soli fondi dominanti in opera destinata alla generalità dei consociati, non è sufficiente qualificare l’intervento come semplice miglioramento di una situazione preesistente.
- La contestazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere è mera difesa, non soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto e proponibile anche in appello; è invece eccezione in senso stretto la deduzione di un fatto impeditivo o estintivo.
- Le risultanze istruttorie acquisite al processo possono essere utilizzate dal giudice indipendentemente dalla parte che le abbia prodotte, in applicazione del principio di acquisizione della prova.
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