Cassazione Civile, Ordinanza n. 17501/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEG per l'anno d'imposta 2002 notificato a una società, con recupero a tassazione di componenti negativi derivanti dalla svalutazione di una partecipazione in una società estera e da un accantonamento a fondo rischi e oneri ritenuto non deducibile. La società aveva impugnato l'atto, ottenendo in appello la conferma dell'annullamento parziale. In cassazione l'amministrazione finanziaria ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme del TUIR sulla valutazione delle partecipazioni, per avere la CTR ammesso una rettifica/omogeneizzazione del patrimonio netto iniziale della partecipata basata su un evento successivo alla chiusura del bilancio (conversione di un prestito obbligazionario in azioni), tecnica che secondo la ricorrente non avrebbe rilievo fiscale; (2) nullità della sentenza per violazione dell'onere della prova in relazione alla deducibilità dell'accantonamento al fondo svalutazione partecipazioni; (3) in subordine, violazione dell'art. 2697 c.c. come norma sostanziale; (4) vizio di motivazione per insufficiente esame della prova relativa alle variazioni in aumento dichiarate dalla contribuente. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo conforme alla disciplina fiscale la rettifica del patrimonio netto iniziale della partecipata mediante meccanismi di omogeneizzazione volti a rendere comparabili i patrimoni netti e a considerare l'effettivo valore della partecipazione; ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché le doglianze investivano in realtà la valutazione delle prove e non un vero errore sul riparto dell'onere probatorio, oltre a essere formulate in modo non conforme al paradigma del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. Non vi è pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
art. 59 t.u.i.r.
Norma richiamata come base della disciplina fiscale della valutazione dei titoli e del limite minimo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nel testo ratione temporis.
art. 61 t.u.i.r.
La Corte lo interpreta nel senso che impone un raffronto tra patrimoni netti contabili della partecipata e consente di determinare il valore minimo fiscalmente riconosciuto della partecipazione; la comparazione può richiedere omogeneizzazione dei patrimoni per renderli effettivamente confrontabili.
art. 66 t.u.i.r.
Richiamato come estensione della disciplina di valutazione alle immobilizzazioni finanziarie.
art. 1 d.l. 24/09/2002, n. 209 conv. in L. n. 265/2002
Norma evocata nel ricorso quale disposizione richiamata insieme al TUIR, senza una specifica autonoma lettura decisiva nella motivazione.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio processuale utilizzabile per denunciare la violazione dell'art. 2697 c.c. quando l'errore riguardi la ripartizione dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio motivazionale è limitato; non è ammissibile una censura che si risolva in una richiesta di rivalutazione delle prove o che non individui specificamente il fatto storico decisivo omesso.
art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
Esclude, nel caso di c.d. doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, quando la decisione di appello confermi quella di primo grado sulla medesima questione fattuale.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale delle partecipazioni non negoziate, il confronto tra patrimoni netti deve essere condotto in modo sostanziale e comparabile, anche mediante tecniche di omogeneizzazione che sterilizzino gli effetti di operazioni sul capitale intervenute nel periodo di riferimento.
- Quando la legge non individua espressamente il criterio di rettifica del patrimonio netto da comparare, è legittimo fare ricorso a meccanismi di omogeneizzazione coerenti con la finalità della norma, cioè la determinazione di un valore fiscalmente riconosciuto aderente all'effettivo valore della partecipazione.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere della prova; se invece si contesta l'apprezzamento delle prove, la doglianza è fuori dal paradigma del n. 3 e, nei limiti del vizio motivazionale, può essere inammissibile o preclusa.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale deve indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso; non è sufficiente dolersi genericamente di una motivazione ritenuta insufficiente o chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione è ulteriormente limitato e non consente di rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.
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