Cassazione Penale, Sentenza n. 22030/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per Cassazione impugna l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nel interesse dell'imputato avverso la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. L'inammissibilità era stata motivata con l'omessa indicazione, nell'atto di gravame, della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero dell'espresso richiamo a una precedente dichiarazione/elezione necessaria per consentire la notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il difensore ha contestato l'applicazione della norma sostenendo: a) che l'imputato era detenuto al momento della deliberazione della sentenza di primo grado e quindi la disciplina non poteva applicarsi; b) che la sentenza impugnata riportava in epigrafe l'elezione di domicilio, sicché non era necessaria ulteriore indicazione nell'atto di gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13808/2024, affermando che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (applicabile alle impugnazioni proposte prima del 25/08/2024) richiede che l'atto di gravame contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Ha ritenuto irrilevante la presenza dell'indicazione di domicilio nell'epigrafe della sentenza impugnata, poiché tale annotazione è fatta dalla cancelleria e può essere modificata dall'imputato. Quanto alla condizione di detenzione, la Corte ha rilevato che la detenzione era cessata ad aprile 2023 mentre la sentenza di primo grado è stata depositata successivamente (luglio), per cui il termine di impugnazione decorrente dal deposito rendeva applicabile l'art. 581, comma 1-ter. Per l'inammissibilità ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Richiede che l'atto di gravame contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua esatta collocazione nel fascicolo, per consentire la notificazione; applicabile alle impugnazioni proposte prima dell'abrogazione normativa (25/08/2024)
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'abrogazione non si applica alle impugnazioni proposte prima del 25/08/2024
Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (depos. 2025), ric. De Felice
Ha chiarito che il requisito formale dell'atto di gravame è soddisfatto solo da un richiamo esplicito e puntuale alla precedente dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo; l'indicazione operata dalla cancelleria nella sentenza non sostituisce il requisito a carico dell'impugnante
art. 616, codice di procedura penale
Stabilisce la conseguenza obbligatoria dell'inammissibilità del ricorso: condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento alla valutazione dell'assenza di colpa del proponente in caso di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto assente la giustificazione e quindi ha applicato la sanzione
Massime di principio
- Quando si propone un impugnazione antecedente all'abrogazione normativa (25/08/2024), l'atto di gravame deve contenere un richiamo espresso e specifico a qualsiasi precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indicare la sua collocazione nel fascicolo processuale per consentire la notificazione: la mera presenza dell'annotazione di domicilio nell'epigrafe della sentenza non è sufficiente.
- Se l'imputato è detenuto al momento della pronuncia della sentenza, occorre comunque verificare la data di cessazione della detenzione e la data di deposito della sentenza: il termine di impugnazione decorre dal deposito e la disciplina formale può trovare applicazione se la detenzione è cessata prima del deposito.
- La cancelleria potrebbe annotare un domicilio in epigrafe, ma tale annotazione non esonera l'impugnante dall'obbligo di fornire nel gravame un riferimento puntuale alla dichiarazione/elezione e alla sua collocazione, perché l'imputato potrebbe averla variata successivamente.
- L'omissione dei requisiti formali imposti dall'art. 581, comma 1-ter, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e la conseguente condanna alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non sia dimostrabile l'assenza di colpa del proponente.
- In situazioni analoghe, il consulente difensivo dovrebbe sempre inserire nell'atto di impugnazione l'espresso richiamo alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indicare con precisione dove essa è rinvenibile nel fascicolo (data/atto/pagina), oppure procedere alla nuova elezione di domicilio nell'atto medesimo, per evitare il rischio di inammissibilità.
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