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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento IRPEF. Omessa dichiarazione e procedimento di notificazione e domicilio fiscale del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta regolare. Il perfezionamento si verifica l’ottavo giorno successivo a quello dell’avviso di deposito presso la Casa Comunale del domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione presentata. Ne consegue il rigetto della contestazione del contribuente sulla validità della notifica della cartella.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la notificazione di una cartella di pagamento IRPEF emessa a seguito di omessa dichiarazione. In particolare, il contribuente risultava irreperibile presso il luogo di notificazione e si discuteva quale fosse il domicilio fiscale rilevante e quale procedimento notificatorio applicare. La sentenza ha ritenuto applicabile l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, stabilendo che, in caso di irreperibilità del destinatario, la notifica deve essere effettuata mediante deposito presso la Casa Comunale del domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione fiscale presentata.

Norme richiamate

  • Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973

    Quando il destinatario di un atto tributario è irreperibile, la notificazione deve seguire il procedimento speciale previsto per gli atti tributari, con deposito presso la Casa Comunale del domicilio fiscale individuato sulla base dell’ultima dichiarazione fiscale presentata. La notifica si perfeziona per il destinatario l’ottavo giorno successivo all’avviso di deposito.

  • Cassazione civile, sentenza n. 25272/2014

    Il principio richiamato conferma che, in caso di irreperibilità del contribuente, è rilevante il domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione presentata e che il perfezionamento della notificazione avviene decorso l’ottavo giorno dall’avviso di deposito presso la Casa Comunale.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’irreperibilità del contribuente non rende automaticamente nulla la notificazione: occorre applicare la procedura speciale prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
  • Per individuare il luogo della notificazione può assumere rilievo il domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione fiscale validamente presentata, anche se il contribuente non è più reperibile in quel luogo.
  • Il deposito dell’atto presso la Casa Comunale e il relativo avviso costituiscono passaggi essenziali della procedura; per il destinatario, la notifica si perfeziona decorso l’ottavo giorno dall’avviso di deposito.
  • La contestazione della notifica richiede la dimostrazione di irregolarità concrete nella procedura, come l’utilizzo di un domicilio fiscale errato o l’omissione degli adempimenti prescritti.
  • L’omessa dichiarazione può determinare l’emissione della cartella secondo le modalità previste dalla normativa tributaria, ma la validità della notifica deve comunque essere valutata autonomamente sulla base delle regole dell’art. 60.

Testo integrale

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