Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08910/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/06/2025 deducendo un vizio di motivazione sia sull'affermazione della propria responsabilità penale sia sulla determinazione della pena. In concreto, le censure tendevano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, prospettando in sostanza una rilettura dei fatti: la sentenza impugnata aveva valorizzato il dato che l'imputato fosse stato trovato in possesso di un portafoglio provento di furto, contenente i documenti identificativi della vittima, e aveva rilevato l'assenza di spiegazioni alternative attendibili da parte dell'imputato. Il ricorso contestava anche il trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente non adeguatamente motivato in relazione agli aumenti e alle diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sulla responsabilità penale fosse diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti di prova. Ha inoltre affermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e non è censurabile in cassazione se non nei casi di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente, evenienza che nel caso di specie non ricorreva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per la determinazione della pena e per il giudizio sulla sua adeguatezza, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non illogica.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile, perché estraneo ai limiti del sindacato di legittimità.
  • Per censurare utilmente la motivazione sulla responsabilità penale non basta una diversa lettura dei fatti: occorre indicare specifici travisamenti di emergenze processuali già valutate dai giudici di merito.
  • La presenza dell'imputato nella disponibilità di un bene provento di furto, unita all'assenza di una spiegazione alternativa credibile, può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento probatorio a sostegno della responsabilità, se sorretta da coerente motivazione.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di mero arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.