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Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni per acquisto prima casa - Coniuge divorziato che non ha più la disponibilità della casa familiare, da lui acquistata con i benefici "prima casa", però assegnata dal giudice all'altro coniuge - Preclusione all'accesso ai benefici fiscali per l'acquisto di una nuova casa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter beneficiare nuovamente delle agevolazioni prima casa perché, dopo il divorzio, aveva perso la disponibilità materiale dell’abitazione precedentemente acquistata, assegnata dal giudice all’ex coniuge. La questione era stabilire se tale assegnazione giudiziale facesse venir meno la proprietà o consentisse di considerare l’immobile non più nella disponibilità del ricorrente ai fini fiscali.

La decisione

La preclusione è stata confermata. L’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge disposta dal giudice del divorzio attribuisce a quest’ultimo un diritto personale di godimento, assimilabile a quello del conduttore, ma non trasferisce né estingue il diritto reale di proprietà dell’altro coniuge. Pertanto, il ricorrente, pur non potendo utilizzare materialmente l’immobile, ne è rimasto proprietario e non ha potuto ottenere le agevolazioni prima casa per il nuovo acquisto.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa

    Il possesso di un’abitazione già acquistata con le agevolazioni prima casa può impedire l’accesso ai benefici per un successivo acquisto, anche quando il contribuente non abbia più la disponibilità materiale dell’immobile.

  • Disciplina dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio

    L’assegnazione giudiziale della casa familiare attribuisce all’ex coniuge un diritto personale di godimento e non un diritto reale; la proprietà rimane quindi in capo al coniuge proprietario.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni prima casa rileva la titolarità del diritto reale sull’immobile, non soltanto la sua disponibilità materiale o il suo effettivo utilizzo.
  • L’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge non equivale a vendita, trasferimento della proprietà o rinuncia al diritto reale.
  • Chi rimane proprietario di un’abitazione acquistata con i benefici prima casa, pur essendo stato privato del godimento dell’immobile da un provvedimento giudiziale, può essere considerato ancora titolare di un ostacolo all’ottenimento delle agevolazioni per un nuovo acquisto.
  • Per valutare l’accesso ai benefici fiscali occorre distinguere tra diritti reali, come proprietà o usufrutto, e diritti personali di godimento, come quello derivante dall’assegnazione della casa familiare o dalla locazione.

Testo integrale

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