Sentenza n. 1705/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi a seguito dell’istanza di accesso, ricevuta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a mezzo pec, in data 19 settembre 2025, prot. 99340 e 99459 del 19.09.2025, con la quale la ricorrente chiedeva di ottenere copia degli atti inerenti la visita ispettiva effettuata in data 27.09.2024 presso i fondi rustici concessi in affitto alla Dima Soc. Agricola a r.l.; nonché per la declaratoria del diritto di accedere ai sopra richiesti atti e documenti amministrativi, di cui all’istanza di accesso del 19.09.2025, prot. 99340 e 99459.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativi a una visita ispettiva presso fondi rustici concessi in affitto a un’altra società agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che aveva concesso in affitto alla società agricola sottoposta a controllo alcuni fondi rustici detenuti in affitto dalla Regione Lazio, chiedeva copia del verbale e degli ulteriori atti relativi alla visita ispettiva del 27 settembre 2024. L’istanza era motivata dalla necessità di verificare la fondatezza di segnalazioni concernenti la gestione dell’azienda e di valutare possibili iniziative a tutela del valore dei fondi e della propria posizione contrattuale, anche per evitare eventuali contestazioni o richieste restitutorie da parte della Regione proprietaria. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 22 e 24 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e manifesta ingiustizia. L’amministrazione aveva opposto, nella comunicazione di parziale riscontro, generiche esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori rispetto a eventuali dichiarazioni, esposti, segnalazioni o denunce.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La ricorrente aveva indicato in modo concreto il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela dei propri interessi giuridici, collegando gli atti ispettivi alla verifica della corretta gestione dei fondi, alla preservazione del valore dell’azienda e alla prevenzione di possibili azioni della Regione Lazio. Il giudice ha richiamato i principi dell’Adunanza plenaria n. 4/2021: non è sufficiente un riferimento generico a esigenze difensive, ma, una volta esplicitato il nesso di strumentalità necessaria, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare valutazioni sull’ammissibilità o decisività della documentazione in un eventuale giudizio, salvo il caso di collegamento radicalmente assente o di accesso pretestuoso. Il riferimento alla riservatezza dei lavoratori non è stato ritenuto idoneo a giustificare il diniego, poiché la disciplina del D.M. n. 757/1994 non stabilisce un divieto assoluto di accesso ai verbali ispettivi e agli atti istruttori, ma richiede un concreto pericolo di azioni discriminatorie o indebite pressioni. Nel caso concreto l’amministrazione non aveva indicato specifiche esigenze di tutela, e gli accertamenti riguardavano lavoratori eventualmente ascoltati presso una società diversa dalla ricorrente. Il silenzio diniego è stato annullato ed è stato ordinato all’Ispettorato di consentire l’accesso entro trenta giorni, previo oscuramento dei dati identificativi dei lavoratori terzi che avessero reso dichiarazioni. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
accesso ai documenti amministrativi
L’accesso documentale costituisce regola generale dell’azione amministrativa ed è funzionale alla partecipazione, all’imparzialità e alla trasparenza.
art. 22, comma 2, l. 241/1990
l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza
L’accessibilità dei documenti rappresenta la regola generale, derogabile soltanto nei casi previsti dalla legge.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici, purché sia comprovato un nesso di strumentalità necessaria.
art. 29, comma 2-bis, l. 241/1990
livelli essenziali delle prestazioni
La disciplina dell’accesso rientra nei livelli essenziali delle prestazioni richiamati dall’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
Il riferimento è utilizzato per qualificare l’accesso come materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale.
art. 2, comma 1, punti b) e c), D.M. n. 757/1994
La disciplina non introduce un divieto assoluto di accesso ai verbali ispettivi e agli atti istruttori, ma limita l’ostensione quando la divulgazione possa determinare azioni discriminatorie o indebite pressioni nei confronti dei lavoratori; il pregiudizio deve essere concreto.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull’accesso il giudice verifica la sussistenza dei presupposti dell’ostensione senza sostituirsi all’autorità giudiziaria eventualmente competente a valutare l’ammissibilità o la decisività dei documenti in un diverso giudizio.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 4/2021
L’accesso difensivo richiede la dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria tra documenti richiesti e situazione giuridica da tutelare; non è invece necessario anticipare la valutazione sulla loro ammissibilità, influenza o decisività, salvo l’assenza assoluta del collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso.
Massime di principio
- L’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 richiede che l’istante indichi concretamente il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la cura o difesa di una propria situazione giuridica; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.
- Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti in un eventuale giudizio diverso, salvo l’assenza assoluta di collegamento tra documenti e finalità difensive o il carattere pretestuoso dell’istanza.
- La tutela della riservatezza dei lavoratori non determina un divieto assoluto e generalizzato di accesso ai verbali ispettivi e agli atti istruttori; il diniego richiede l’individuazione di un concreto pericolo di azioni discriminatorie o indebite pressioni.
- Quando il rischio per la riservatezza riguarda dati identificativi di lavoratori o terzi, l’accesso può essere assicurato mediante oscuramento dei dati personali, quale misura conformativa proporzionata, anziché mediante il diniego integrale.
- Un diniego fondato su esigenze astratte e generiche di tutela della riservatezza, privo dell’indicazione di specifici elementi di pregiudizio, è illegittimo e non può impedire l’ostensione della documentazione richiesta a fini difensivi.
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