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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24655/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato il rigetto, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti. Il motivo di ricorso è unico: violazione di norme processuali e vizio di motivazione per omesso esame delle memorie difensive e della consulenza tecnica di parte (con relativa documentazione), con conseguente violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e del contraddittorio.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, in quanto dall'atto impugnato non deriva alcun pregiudizio processuale a suo carico (la decisione confermava il mancato applicarsi di misure cautelari). In motivazione la Corte richiama giurisprudenza consolidata secondo cui l'annullamento o la conferma di provvedimenti cautelari non produce effetti vincolanti sul giudizio di merito e che l'interesse ad impugnare una pronuncia favorevole deve essere specificamente e concretamente dedotto. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adozione del rimedio in sede di Tribunale del riesame; usata per ricostruire il percorso procedurale (appello del pubblico ministero al Tribunale del riesame)

  • art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Articoli indicati come fondamento delle censure di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e vizio di motivazione dedotte in cassazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare l'omesso esame di atti e prove a lui favorevoli; la Corte valuta la mancata deduzione di un pregiudizio concreto risultante dall'omissione

  • art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.

    Richiamato in motivazione dalla giurisprudenza per spiegare i criteri delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, ecc.) che giustificarono il diniego iniziale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro giurisprudenziale sul ruolo della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza

  • art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (citate sentenze) e richiamata per affermare che le decisioni di legittimità sulla gravità indiziaria non vincolano il processo principale

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare l'effetto vincolante di una pronuncia di annullamento con rinvio nell'ambito dell'incidente cautelare, limitato al giudice della cautela chiamato a pronunciarsi sullo stesso atto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Se l'ordinanza impugnata conferma l'assenza di misure cautelari a favore dell'indagato, il ricorrente manca generalmente di interesse a proporre ricorso in Cassazione salvo che non dimostri un pregiudizio concreto derivante dall'atto impugnato.
  • Per sostenere l'interesse all'impugnazione dopo una pronuncia favorevole, è necessario dedurre specificamente e motivatamente in che modo l'assenza di una pronuncia favorevole cagionerebbe un danno futuro (es. possibilità concreta di ottenere riparazione per ingiusta detenzione); mere deduzioni teoriche non sono sufficienti.
  • La valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare non vincola il giudice del merito: le fasi cautelare e di giudizio sono autonome e la loro reciproca incidenza è limitata e unidirezionale (una sentenza di merito può precludere riesami cautelari, ma non viceversa).
  • L'omesso esame di memorie o consulenze da parte del giudice della riesame deve essere valutato alla luce del pregiudizio effettivo: se dall'atto impugnato non deriva alcun danno processuale al soggetto, l'impugnazione può risultare priva di interesse e quindi inammissibile.
  • Le impugnazioni in materia cautelare sono soggette a preclusione rispetto alle questioni già decise; tuttavia tale preclusione riguarda la fase cautelare e non impedisce in sé la piena libertà valutativa del giudice di merito.

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