Cassazione Penale, Sentenza n. 42314/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) e documentale (capo B). Le censure del ricorrente (cinque motivi) erano: 1) vizio di motivazione e presunta inversione dell'onere della prova rispetto agli scontrini fiscali prodotti, ritenuti non idonei a provare acquisti della società fallita; 2) carenza di motivazione sulla ricostruzione dell'elemento oggettivo della bancarotta distrattiva e mancato esame critico degli elementi difensivi relativi alla movimentazione dei denari; 3) illogicità nel valorizzare l'assenza di creditori insinuatisi nel fallimento senza considerare che sarebbero stati soddisfatti in contanti; 4) carenza di motivazione sulla bancarotta documentale, sostenendo l'irrilevanza dei libri sociali 2007-2008; 5) illegittimo rifiuto di integrazione istruttoria con la sentenza di assoluzione per reato tributario, che a parere della difesa proverebbe la cessazione degli obblighi contabili del ricorrente dopo il 2010.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) gli scontrini erano "non parlanti" e non comprovavano acquisti della società fallita; la Corte ha logicamente osservato l'assenza, da parte del ricorrente, di testi (es. titolare dell'esercizio) che potessero collegare gli scontrini alla società; non si è trattato di inversione dell'onere della prova ma di richiesta di elementi probatori specifici da parte dell'interessato; 2) le doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sulla movimentazione dei denari sono generiche e mirano a rivalutare i fatti in sede di legittimità, il che è precluso; la Corte ha rilevato l'assenza di riscontri documentali o testimoniali sulla destinazione dei contanti e che la sollecitazione a fornire elementi sul destino delle somme non equivale a inversione dell'onere della prova; 3) la mancata prova di creditori soddisfatti è stata correttamente valutata come non documentata; 4) la scomparsa/omissione della contabilità dal 2009 al fallimento (2013) e la gestione di fatto oltre il 2010 giustificano la condotta di bancarotta documentale; 5) la precedente cessazione formale della carica nel 2010 non esimeva il ricorrente dall'obbligo di consegna della documentazione contabile al curatore se aveva comunque gestito di fatto la società. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Butitta
Richiama il principio secondo cui non ogni richiesta di precisazione probatoria equivale a inversione dell'onere della prova; il giudice può sollecitare l'imputato a fornire elementi idonei a creare un ragionevole dubbio
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, Rossi
Conferma che la mancata produzione di elementi specifici da parte dell'imputato non costituisce inversione dell'onere probatorio ma legittima la valutazione negativa delle argomentazioni difensive
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Morace
Stabilisce che l'omessa tenuta o consegna della documentazione contabile integra bancarotta documentale quando l'omissione sia idonea a impedire la ricostruzione patrimoniale e arrecare pregiudizio ai creditori; la dismissione formale della carica non esclude la responsabilità per gestione di fatto
Massime di principio
- Scontrini "non parlanti" (privati di dati identificativi dell'acquirente, natura/quantità dell'operazione) non sono di per sé idonei a dimostrare che l'acquisto sia stato effettuato dalla società fallita; occorre prova aggiuntiva (testimonianza del venditore o altri riscontri documentali).
- La richiesta da parte del giudice che l'imputato produca elementi specifici sulla destinazione di somme o beni non costituisce inversione dell'onere della prova, ma una legittima sollecitazione per superare la versione accusatoria con prove concrete.
- Le censure generiche che mirano a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità: la Corte di Cassazione non risente della riconsiderazione dei fatti salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
- L'omessa tenuta o la mancata consegna della contabilità per anni precedenti al fallimento può integrare il reato di bancarotta documentale se appare diretta a impedire la ricostruzione del patrimonio e a danneggiare i creditori.
- La cessazione formale della carica di amministratore non esonera dalla responsabilità se il soggetto ha continuato a gestire di fatto la società: resta l'obbligo di conservazione e consegna della documentazione contabile al curatore.
- Per contrastare efficacemente una contestazione di bancarotta è necessario offrire elementi probatori specifici e documentali sulla destinazione dei beni o dei ricavi; semplici affermazioni difensive non sono sufficienti.
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