Cassazione Penale, Sentenza n. 34202/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva confermato colpevole di appropriazione indebita di beni in leasing della Eurogronda s.r.l., deducendo: (i) violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale e (ii) violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza/contraddittorietà/mancata motivazione. In particolare sosteneva che la formale richiesta di restituzione dei beni da Unicredit era avvenuta nel 2014 quando egli aveva già cessato dalla carica e la società era già fallita, quindi non poteva esservi appropriazione. Inoltre deduceva il "ne bis in idem" perché, per i medesimi fatti, era stato già condannato per bancarotta in altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato. Motivazione essenziale: (i) la prima censura era in realtà una questione di fatto (valutazione delle prove) non sindacabile in Cassazione; dai fatti emergeva che i canoni non furono pagati dal 2010, quando Grava era ancora amministratore, e i beni risultavano distratti prima della dichiarazione di fallimento, perciò la comunicazione formale del 2014 non rilevava; (ii) la doglianza sul "ne bis in idem" non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione perché richiede accertamento di merito, e comunque il precedente giudicato di bancarotta documentale (sentenza n.15884/21) riguardava condotte diverse rispetto alla distrazione dei beni oggetto del presente procedimento. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 17 giugno 2022 (motivazione semplificata).
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. lett. b)
Contestazione di inosservanza o erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una questione di fatto (valutazione probatoria) e quindi non fondata per cassazione
art. 606 cod.proc.pen. lett. e)
Contestazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e in parte inammissibile perché le argomentazioni sollevate erano nuove e attinenti a fatti posti a fondamento della valutazione di merito
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione quando manifesta infondatezza; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod.proc.pen.
Dispositivo che impone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende); applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle somme indicate
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile sollevare per la prima volta questioni che siano, in sostanza, valutazioni di fatto o deduzioni basate su elementi probatori non precedentemente evidenziati nei gradi di merito.
- La data formale di una richiesta (es. richiesta di restituzione) può non essere rilevante se le condotte decisive (es. mancato pagamento o distrazione dei beni) sono avvenute anteriormente e risultano accertate dagli atti.
- Il "ne bis in idem" sostanziale richiede verifica dell'identità della fattispecie concreta (coincidenza di tutti gli elementi della condotta) e costituisce un accertamento di merito: per essere efficace deve essere sollevato e documentato nei precedenti gradi di giudizio.
- Per contestare la duplicazione di imputazioni è necessario dimostrare che le condotte e gli elementi costitutivi dei reati sono gli stessi; condanne per reati distinti (es. bancarotta documentale vs. distrazione di beni) non configurano automaticamente il divieto di doppia punizione.
- Un ricorso manifestamente infondato o che solleva nuove questioni di fatto può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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