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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06203/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore ceduto)

La controversia

Una società fornitrice aveva ceduto in factoring a una società di factoring tutti i crediti nascenti da forniture verso una società poi divenuta la ricorrente principale. La cessione era stata accettata dal debitore ceduto. Successivamente il debitore ceduto aveva contestato alla fornitrice vizi e difformità della merce, deducendo l'inadempimento del fornitore e riscontrando anche i solleciti di pagamento del factor; in un separato giudizio tra cedente e factor era stata poi affermata, con sentenza passata in giudicato, la natura pro solvendo della cessione e l'obbligo del cedente di rimborsare gli anticipi, con conseguente insinuazione al passivo del factor nel fallimento della cedente. Nel presente giudizio, dopo un decreto ingiuntivo ottenuto dal cedente nei confronti del debitore ceduto per il pagamento delle forniture, il factor era intervenuto chiedendo che fosse accertato chi fosse l'obbligato al pagamento e che, comunque, le somme fossero versate a suo favore. La Corte d'appello aveva ritenuto che il factor potesse agire sia contro il cedente sia contro il debitore ceduto e aveva condannato il debitore ceduto al pagamento, decurtando solo l'importo corrispondente ai vizi già accertati in ATP. Il ricorso principale deduceva: 1) violazione degli artt. 4 l. n. 52/1991, 1267 e 1456 c.c., sostenendo che l'esercizio della garanzia di solvenza da parte del factor avesse risolto la cessione e fatto riacquistare al cedente la titolarità del credito; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi nel giudizio tra cedente e factor avesse efficacia riflessa anche verso il debitore ceduto; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1260 c.c. per mancata prova del credito azionato dal factor; 4) omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di fornitura per vizi; 5) difetto di interesse del factor ad agire contro il debitore ceduto, essendo già stata esercitata la garanzia di solvenza e sopravvenuta transazione tra cedente e debitore. Il ricorso incidentale lamentava omessa pronuncia sulle spese del primo grado dopo la riforma in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che, nel factoring pro solvendo, l'esercizio della garanzia di solvenza da parte del factor è incompatibile con la permanenza del contratto di cessione e comporta la risoluzione della cessione, con riacquisto della piena titolarità del credito in capo al cedente; per tale ragione la decisione del Tribunale di Bologna passata in giudicato, resa tra cedente e factor, era idonea a incidere in via riflessa sulla titolarità del credito nei confronti del debitore ceduto, il quale non è terzo titolare di un rapporto autonomo e indipendente, ma di una posizione dipendente dalla sorte del rapporto di cessione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce di tali principi. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 4, L. n. 52/1991

    Nel factoring la garanzia della solvenza del debitore ceduto è elemento naturale del contratto; il suo esercizio da parte del factor è incompatibile con la permanenza della cessione e determina la risoluzione del rapporto di cessione, con restituzione degli anticipi e riacquisto del credito in capo al cedente.

  • art. 1267 c.c.

    Richiamato in tema di garanzia della solvenza del debitore nella cessione del credito e nel factoring pro solvendo; l'esercizio della garanzia incide sulla struttura del rapporto cedente-factor.

  • art. 1456 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'effetto risolutivo collegato all'inadempimento nel rapporto di factoring.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi tra cedente e factor può spiegare effetti riflessi verso il debitore ceduto quando la sua posizione giuridica dipende dal rapporto deciso con sentenza passata in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la definitività della sentenza invocata come giudicato esterno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la mancata verifica dell'assolvimento dell'onere della prova del credito azionato.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato in tema di cessione del credito e della titolarità del credito ceduto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia su domanda/ eccezione relativa alla risoluzione del contratto di fornitura e per il motivo incidentale sulle spese.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il difetto di interesse ad agire del factor nei confronti del debitore ceduto.

  • art. 1306 c.c.

    Menziionato come esempio di ipotesi in cui la legge consente al terzo di avvalersi del giudicato o di subirne gli effetti, a differenza del caso ordinario.

  • art. 696-bis c.p.c.

    Richiamato come sede dell'accertamento tecnico preventivo che aveva confermato i vizi della merce.

Massime di principio

  • Nel factoring pro solvendo, l'esercizio della garanzia di solvenza da parte del factor non si limita a fondare un'azione di regresso verso il cedente, ma è strutturalmente incompatibile con la permanenza della cessione e comporta il venir meno del rapporto di cessione, con riattribuzione del credito al cedente.
  • Quando la posizione del terzo è giuridicamente dipendente dal rapporto definito dal giudicato, la sentenza resa inter alios può spiegare efficacia riflessa anche nei suoi confronti; ciò accade se la sua pretesa deriva in modo necessario dalla stessa titolarità del credito o del rapporto già deciso.
  • La mera possibilità del factor di agire alternativamente contro cedente e debitore ceduto non esclude che, una volta esercitata la garanzia di solvenza, il rapporto di cessione si sia già risolto e il credito sia tornato al cedente.
  • L'accertamento di vizi della merce e la conseguente riduzione dell'importo dovuto incidono sul quantum solo nei limiti del credito effettivamente spettante a chi sia legittimato alla riscossione, ma la questione della titolarità del credito va risolta prioritariamente in base alla sorte del rapporto di cessione e ai giudicati intervenuti.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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