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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8063/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Ha dedotto (1) che il fatto non è più previsto come reato in virtù dell'abrogazione operata dalla legge n.197/2022 e quindi chiedeva l'assoluzione; (2) che la nuova disciplina doveva applicarsi retroattivamente anche nel periodo di vacatio legis (richiesta di applicazione della lex mitior).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto provato che la ricorrente ha attestato falsamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c-bis (in particolare la mancata esistenza di condanne ostative previste dall'art. 7, comma 3, d.l. 28/01/2019, n.4), conseguendo indebitamente la somma di euro 14.494,30. L'abrogazione introdotta dalla legge 29/12/2022, n.197 (art.1, comma 318) produce effetti a partire dal 1° gennaio 2024 e non travolge i reati commessi anteriormente. La Corte ha ritenuto che la novella legislativa non configuri un'abolitio criminis ma una successione di norme penali nel tempo, con deroga al principio della retroattività della lex mitior giustificata dalla coesistenza della nuova fattispecie (art.8 d.l. 4/05/2023, n.48, conv. legge 3/07/2023, n.85) che disciplina benefici sostitutivi. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi della valutazione equitativa ex art. 616 c.p.p. e in applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale n.186/2000).

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, art.3 e art.7

    d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26), art.3 e art.7

    Fattispecie incriminatrice e norme ostative relative al reddito di cittadinanza: la Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio integrano reato quando sono funzionali ad ottenere un vantaggio non spettante o superiore.

  • Disposizione sui requisiti per il reddito di cittadinanza (autodichiarazione)

    art. 2, comma 1, lett. c-bis (normativo in materia di requisiti)

    La norma richiede l'assenza di condanne ostative; la falsa attestazione di tale requisito, quando funzionale all'ottenimento del beneficio, integra il reato contestato.

  • Legge 29 dicembre 2022, n.197 (abrogazione)

    art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n.197

    L'abrogazione del delitto previsto dall'art.7 del d.l. 4/2019 è stata dichiarata efficace dal 1° gennaio 2024; la Corte ha stabilito che tale abrogazione non produce effetti retroattivi sui reati commessi anteriormente.

  • Decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 e conversione

    art. 8, d.l. 4 maggio 2023, n.48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n.85

    La nuova incriminazione introdotta per i benefici sostitutivi del reddito di cittadinanza consente di inquadrare la modifica legislativa come successione di norme penali nel tempo e non come abolizione del reato (non c'è 'abolitio criminis').

  • Codice penale - principio di abolizione/retroattività

    art. 2, comma secondo e comma terzo, cod. pen.

    L'art.2 c.p. distingue i casi di abolizione del reato (abolitio criminis) dalla successione di norme penali; la Corte ha ritenuto applicabile il comma terzo (successione), giustificando la mancata applicazione della lex mitior in presenza di disciplina sostitutiva sovrapponibile.

  • Codice di procedura penale - spese e inammissibilità

    Disposizione che consente alla Corte di Cassazione di condannare la parte che ha proposto ricorso inammissibile alle spese e di prevedere il versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa.

  • Sentenza della Corte costituzionale

    Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata quale parametro per la determinazione del versamento alla Cassa delle Ammende e per la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni unite e Sez.3

    Sez. U, n.49686 del 13/07/2023; Sez.3, n.7541 del 24/01/2024

    La giurisprudenza di legittimità sostiene che il reato sussiste ogni volta che omesse o false indicazioni nell'autodichiarazione sono funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura maggiore; la Corte ha applicato tali massime al caso concreto.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma penale ha efficacia solo dalla data espressamente prevista: se l'abrogazione è fissata per il futuro non incide sui fatti commessi anteriormente, salvo diversa disposizione esplicita.
  • La lex mitior (applicazione della legge più favorevole) non è automaticamente applicabile quando la legge abroga una fattispecie ma contestualmente disciplina un reato sovrapponibile: il fenomeno può essere inquadrato come successione di norme penali (art.2 c.p.) e non come abolizione dell'offesa.
  • Quando la condotta consiste in false autodichiarazioni per ottenere prestazioni pubbliche, la rilevanza penale sussiste se la falsità è funzionale all'ottenimento del beneficio non spettante o superiore a quello dovuto (orientamento delle Sezioni Unite).
  • In presenza di motivi processuali manifestamente infondati la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare spese e sanzioni (art.616 c.p.p. e Cassa delle Ammende); pertanto, nelle impugnazioni basate su abrogazioni normative è essenziale verificare la data di efficacia e l'esistenza di norme sostitutive.
  • In un caso simile, la difesa dovrebbe: (a) verificare scrupolosamente la data di efficacia dell'abrogazione; (b) esaminare se esiste una nuova incriminazione sovrapponibile; (c) valutare l'opportunità di sollevare questioni di legittimità costituzionale solo se sussistono argomenti solidi; (d) prevedere le conseguenze economiche di un ricorso ritenuto infondato (spese e contributo alla Cassa delle Ammende).

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