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Sentenza

Sentenza n. 5137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione, della sentenza del Consiglio di Stato - sez. II n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione e reso definitiva la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto nella sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza revocanda aveva indicato erroneamente che il ricorrente era stato assolto dal reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica con la formula "perché il fatto non sussiste", mentre la formula corretta era "perché il fatto non costituisce reato". Secondo il ricorrente, l'errore avrebbe inciso sulla valutazione degli effetti del giudicato penale rispetto al procedimento disciplinare: la prima formula avrebbe prodotto l'effetto preclusivo previsto dall'art. 653 c.p.p., mentre la seconda avrebbe imposto una motivazione rafforzata dell'Amministrazione, anche in relazione al diritto di critica politica e alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU. Il ricorrente ha sostenuto che, ove la formula fosse stata correttamente percepita, il giudice avrebbe dovuto scrutinare più rigorosamente la motivazione della sanzione e verificare eventuali vizi di difetto di istruttoria o eccesso di potere. Sono state inoltre riproposte le difese relative all'esercizio del diritto di critica politica quale esimente degli addebiti disciplinari. È stata presentata anche istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza revocanda e degli atti amministrativi conseguenti. Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, poiché il dedotto impedimento logistico del difensore non era stato né documentato né attestato e non integrava un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, compensando le spese. Ha riconosciuto che la sentenza revocanda conteneva effettivamente un errore percettivo: dagli atti risultava la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato", mentre la sentenza aveva riportato "perché il fatto non sussiste". L'errore era quindi materiale, immediatamente rilevabile e riferito a un dato documentale obiettivo. Tuttavia, mancavano gli ulteriori requisiti dell'errore revocatorio. In primo luogo, l'errore non era decisivo: la sentenza revocanda aveva esaminato il tema della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica politica, riconoscendo che le esternazioni potevano costituirne esercizio, ma aveva ritenuto dirimente il diverso profilo dell'utilizzo del grado e dell'appartenenza all'Arma, anche mediante la divisa e riferimenti privi della precisazione dello stato di congedo. La sanzione disciplinare riguardava inoltre una pluralità di condotte, realizzate tra il 2019 e il 2020, differenti per epoca e contesto rispetto ai fatti oggetto della sentenza penale. La sentenza revocanda aveva ritenuto puntuale e adeguata la motivazione amministrativa circa il pregiudizio arrecato al prestigio e alla neutralità dell'Arma, esercitando il sindacato sulla discrezionalità disciplinare nei limiti dell'illogicità, irragionevolezza, sproporzione e travisamento. In secondo luogo, l'errore incideva su questioni controverse, ossia sulla libertà di espressione, sul diritto di critica politica e sulla proporzionalità della sanzione, che erano state dedotte e valutate nel giudizio precedente. L'errore revocatorio non può trasformarsi in un riesame di questioni già oggetto di interpretazione e valutazione giudiziale né censurare un preteso errore di giudizio. Anche la motivazione rafforzata invocata dal ricorrente risultava presente nella sentenza revocanda, che aveva analiticamente spiegato perché l'esercizio della critica politica non escludesse l'illiceità disciplinare delle modalità di presentazione pubblica come generale dei carabinieri. La richiesta di sospensione è rimasta assorbita dalla definizione in rito del ricorso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. 104/2010

    Prevede l'impugnazione per revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi e secondo le modalità disciplinati dal codice di procedura civile.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, purché l'errore sia decisivo e non abbia riguardato un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

  • art. 653 c.p.p.

    È stato richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia preclusiva della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" rispetto alla sanzione disciplinare; il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto non decisivo l'errore relativo alla formula, poiché la sentenza revocanda aveva autonomamente esaminato e deciso le questioni disciplinari.

  • art. 1357, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010

    Costituisce, insieme agli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 6, la base normativa della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

  • art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale fondamento normativo della sanzione disciplinare di stato irrogata al militare.

  • art. 867, comma 6, d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

  • art. 1483, comma 1, d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato nella sentenza revocanda in relazione al principio di estraneità o neutralità politica delle Forze armate.

  • art. 21 Cost.

    Riconosce la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica politica, che la sentenza revocanda ha ritenuto astrattamente configurabili, ma non dirimenti rispetto alle modalità con cui il militare aveva utilizzato grado, uniforme e appartenenza all'Arma.

  • art. 10 CEDU

    Richiamato quale parametro di tutela della libertà di espressione, valutato dalla sentenza revocanda insieme all'art. 21 Cost.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il differimento dell'udienza solo in casi eccezionali; il generico impedimento logistico del difensore non documentato non è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato per la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per revocazione; la definizione in rito ha assorbito la richiesta.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio sussiste quando il giudice percepisce erroneamente un dato obiettivo, risultante dagli atti, senza svolgere attività interpretativa o valutativa; tuttavia, la mera esistenza dell'errore non è sufficiente, poiché occorrono anche la sua decisività rispetto al dispositivo e la riferibilità a un punto non controverso né controvertibile.
  • Non è decisivo, ai fini della revocazione, l'errore nella trascrizione della formula di un'assoluzione penale quando la sentenza amministrativa revocanda abbia comunque esaminato autonomamente la condotta disciplinare, il rapporto tra libertà di espressione e illecito disciplinare e le ragioni della legittimità della sanzione.
  • L'errore revocatorio non può riguardare questioni che il giudice abbia motivatamente affrontato e valutato: la contestazione della correttezza del ragionamento giuridico o della ponderazione degli elementi acquisiti configura un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio.
  • Nell'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica politica non escludono di per sé la rilevanza disciplinare della condotta quando le modalità concrete di esternazione, come l'uso del grado, dell'uniforme o dell'appartenenza al Corpo senza precisare lo stato di congedo, siano idonee a compromettere il prestigio e la neutralità dell'istituzione militare.
  • Il sindacato giurisdizionale sull'apprezzamento complessivo dei fatti disciplinarmente rilevanti, riconducibile alla discrezionalità dell'Amministrazione, è limitato alla verifica di illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti e adeguatezza della motivazione; non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa in assenza di tali vizi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRevocazione e opposizione di terzo
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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