Cassazione Penale, Sentenza n. 3316/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato non cessato il suo stato di pericolosità sociale e disposto la prosecuzione per un anno della misura di sicurezza della casa di lavoro. L'appello era stato depositato tramite invio a un indirizzo PEC dell'ufficio di sorveglianza di Udine non corrispondente all'elenco pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (DGSIA). Si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. per riferimento all'art. 591 c.p.p. e al d.lgs. n. 150/2022, sostenendo che la disciplina transitoria sul deposito telematico era entrata in vigore solo dopo il 31/12/2022 (legge n. 199/2022), che il deposito via PEC sarebbe stato facoltativo rispetto al deposito analogico in cancelleria e che, nel periodo emergenziale, era stata comunque ritenuta valida la trasmissione a PEC non inserita nell'elenco DGSIA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse sin dalla proposizione. Pur riconoscendo che il primo ufficio (Magistrato di sorveglianza di Udine) aveva trasmesso l'atto al Tribunale di sorveglianza competente (principio del "favor impugnationis" e art. 568, comma 5, c.p.p.), la Corte ha ritenuto che anche se si fosse accolto il rilievo formale sull'indirizzo PEC, l'appello sarebbe comunque stato inammissibile perché pervenuto oltre il termine utile al giudice competente (ritardo nella trasmissione dall'ufficio di provenienza). Di conseguenza l'accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre un beneficio concreto per il ricorrente. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022, art. 87-bis
Disposizione transitoria che impone il deposito degli atti penali mediante l'indirizzo PEC pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; l'invio a PEC non riconducibile all'ufficio secondo l'elenco DGSIA comporta inammissibilità dell'impugnazione
art. 591 c.p.p.
Norma sulle cause di inammissibilità delle impugnazioni; la disciplina transitoria del d.lgs. 150/2022 è stata interpretata come integrativa delle ipotesi di inammissibilità già previste dal codice
art. 568, comma 5, c.p.p.
Stabilisce che il giudice incompetente che riceve l'atto deve limitar-si a trasmetterlo al giudice competente senza valutare l'ammissibilità; applicato in senso favorevole al proponente ("favor impugnationis")
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Termine di quindici giorni per proporre appello avverso il provvedimento; nel caso concreto l'appello sarebbe pervenuto al giudice competente oltre tale termine e quindi inammissibile per tardività
art. 606, comma 1, c.p.p.
Rimessa ai motivi di cassazione; citata dal ricorrente come violata, ma la Corte ha ritenuto il ricorso privo di interesse concreto
legge n. 199/2022
disposizione sull'entrata in vigore
Richiamata dal ricorrente per sostenere che le norme transitorie del d.lgs. 150/2022 entravano in vigore dal 31/12/2022; la Corte ha ritenuto irrilevante l'obiezione rispetto alla scelta del ricorrente di usare il deposito telematico
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Riferimento per la possibilità di infliggere somme alla Cassa delle ammende salvo responsabilità da colpa non dimostrata; sulla base di ciò è stata disposta la sanzione di euro 3.000,00
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6 n. 46119/2021; Sez. 3 n. 26009/2021; Sez. 1 n. 17052/2021)
Precedenti che hanno affermato l'inammissibilità di atti trasmessi a indirizzi PEC non compresi nell'elenco DGSIA; utilizzati per sostenere che la trasmissione a PEC non elencata non era già accettata come valida
Massime di principio
- Il deposito telematico di atti penali deve essere effettuato all'indirizzo PEC pubblicato nel portale del Ministero (elenco DGSIA); l'invio a PEC non riconducibile all'ufficio può comportare inammissibilità dell'impugnazione.
- Il principio del "favor impugnationis" e l'art. 568, comma 5, c.p.p. impongono che il giudice che riceve un atto inesattamente indirizzato lo trasmetta al giudice competente senza valutare preliminarmente l'ammissibilità; tuttavia ciò non garantisce sempre un risultato favorevole se l'atto dovesse risultare comunque tardivo.
- La verifica dell'ammissibilità spetta al giudice competente; ma se la trasmissione dall'ufficio di ricezione al giudice competente determina il superamento dei termini, l'impugnazione resta inammissibile per tardività e il ricorrente non ottiene benefici dall'accoglimento di rilievi formali.
- Chi sceglie il deposito telematico ha l'onere di rispettare le formalità specifiche (indirizzo PEC corretto e termini): errori consapevoli o rischiosi nella scelta del momento di deposito possono determinare perdita di interesse ad impugnare.
- La Corte può dichiarare un ricorso inammissibile per carenza di interesse quando anche l'accoglimento delle censure non produrrebbe un effetto utile per il ricorrente; in tal caso sono previste condanne alle spese e, ove opportuno, somme alla Cassa delle ammende.
- In situazione simile è prudente (a) verificare sempre l'elenco DGSIA prima dell'invio a PEC, (b) preferire il deposito in anticipo rispetto all'ultimo giorno utile, e (c) conservare prova della ricezione e della data/ora di deposito per eventuali contestazioni.
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