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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 2249 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N. 33/2018 PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Eccezione di inammissibilità per decorso termini - Istanza di mediazione - Sospensione dei termini - Tardività del deposito del ricorso - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata ritenuta illegittima. Quando il contribuente presenta un’istanza di reclamo e mediazione, il termine per la costituzione in giudizio non decorre immediatamente, ma dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto per lo svolgimento e la conclusione della procedura di reclamo-mediazione. Il ricorso, pertanto, non doveva essere considerato tardivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la presunta tardività della costituzione in giudizio del ricorrente. Il resistente sosteneva che il ricorso fosse stato depositato oltre il termine previsto. Il ricorrente aveva però presentato un’istanza di reclamo e mediazione, con conseguente applicazione della sospensione e del differimento dei termini processuali previsti dall’art. 17-bis, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis, comma 3, del D.Lgs. 546/1992

    Qualora il ricorrente abbia formulato istanza di reclamo e mediazione, il termine per la sua costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni dallo spirare del periodo entro cui deve svolgersi ed essere concluso il procedimento di reclamo-mediazione.

    La presentazione del reclamo e della mediazione incide sul termine per la costituzione in giudizio: il termine decorre solo dopo la conclusione del periodo previsto per la procedura e l’ulteriore termine di novanta giorni. Il giudice deve tenere conto di tale sospensione o differimento prima di dichiarare tardivo e inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la presentazione del reclamo e della mediazione modifica il computo del termine per la costituzione in giudizio.
  • Prima di dichiarare inammissibile un ricorso per tardività, occorre verificare se siano state attivate procedure che sospendono o differiscono i termini processuali.
  • Il termine per la costituzione decorre dalla scadenza del periodo previsto per la procedura di reclamo-mediazione, unitamente all’ulteriore termine di novanta giorni stabilito dalla legge.
  • Un calcolo dei termini che non consideri il reclamo-mediazione può condurre a una dichiarazione di inammissibilità illegittima.
  • La parte che intende contestare la tardività deve ricostruire puntualmente tutte le date rilevanti: notificazione dell’atto, presentazione del reclamo, decorso del periodo di mediazione e deposito del ricorso.

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