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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46891/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello su due capi principali: 1) la qualificazione di "amministratore di fatto" attribuita a Sebastiano Liori. Il primo motivo è articolato in quattro macroaree: a) gestione della commessa Telecom (si censura un presunto travisamento delle dichiarazioni della teste Rinaldi e l'insufficiente prova del contributo gestionale di Liori); b) gestione della commessa Wolters Kluwer (si contesta la rilevanza causale e la coerenza cronologica dell'interessamento del Liori rispetto alla crisi determinata dall'inadempimento di Telecom); c) gestione delle relazioni sindacali (si sostiene che le condotte rilevate siano al massimo consulenziali e non indice di poteri decisori); d) gestione finanziaria (si contesta che dalle dichiarazioni emerga un effettivo potere decisorio, posto che alcune azioni erano soggette ad approvazione gerarchica). Il ricorrente contesta inoltre l'attendibilità di alcuni testi, in particolare il teste Piano. 2) Il secondo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio: si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non abbia valutato compiutamente la condotta processuale positiva e altri elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sotto il profilo sostanziale la Suprema Corte ha ritenuto che la qualificazione di "amministratore di fatto" costituisca un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione articolata e non viziata, basata sulle dichiarazioni dei testi (Rinaldi, Manca, Piano) e sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato, da cui emergono plurimi indici sintomatici (durata delle funzioni, ambito dei rapporti gestiti, gestione di riunioni aziendali, bonifici senza giustificazione, cura delle relazioni sindacali, interessamento alla commessa Wolters Kluwer, anticipazione di pagamenti retributivi). Le censure del ricorrente sono state considerate mera richiesta di diversa valutazione dei fatti, non idonea in Cassazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, richiamando la gravità dei fatti, il precedente specifico per bancarotta fraudolenta, l'ingente danno patrimoniale e la pluralità delle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello resta quindi confermata nei punti non estinti per prescrizione (capo E estinto), con la pena principale rideterminata in anni cinque e mesi sei di reclusione già pronunciata in appello.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza sul requisito dell'"amministratore di fatto" (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013)

    Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534

    Per individuare un amministratore di fatto è necessario accertare elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto in settori gestionali dell'attività; tale accertamento è di fatto e riservato ai giudici di merito se sostenuto da motivazione congrua e logica

  • Giurisprudenza sul limite della revisione in Cassazione (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006)

    Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507

    La Corte di Cassazione non può ridiscutere la valutazione di fatto dei giudici di merito salvo che non emerga un palese travisamento della prova o un vizio logico tale da inficiare la struttura motivazionale; sono richiesti elementi certi, non opinabili, per travisamento deducibile in sede di legittimità

  • Giurisprudenza sulla natura del vizio di travisamento della prova (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012)

    Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087

    Il vizio di travisamento della prova richiede la dimostrazione di una difformità palese e non controvertibile tra il senso intrinseco della dichiarazione e l'interpretazione data dal giudice; non è sufficiente contestare il significato probatorio attribuito

  • Giurisprudenza sul diniego delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014)

    Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899

    Il giudice di merito non è tenuto a valutare ogni singolo elemento proposto dalle parti: è sufficiente che motivi il diniego riferendosi agli elementi decisivi ritenuti rilevanti (gravità del fatto, precedenti specifici, danno patrimoniale, pluralità delle condotte)

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riforma della qualificazione di "amministratore di fatto" limitandosi a proporre una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi: occorre dimostrare un palese travisamento della prova o un vizio logico-manifestamente illogico nella motivazione
  • La qualificazione di amministratore di fatto si fonda su una valutazione complessiva di indici (durata dell'attività, ambito dei rapporti gestiti, assunzione di iniziative verso clienti, gestione delle relazioni sindacali, movimenti patrimoniali non giustificati); la presenza di più elementi sintomatici rafforza la valutazione di merito
  • Per censurare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche è necessario mostrare che la motivazione del giudice di merito sia priva di logica o ometta di considerare elementi decisivi; la mera affermazione dell'esistenza di buona condotta processuale non è sufficiente se il giudice ha valorizzato gravità, precedente e danno patrimoniale
  • Le contestazioni che si limitano a una 'lettura parcellizzata' e contrastante degli elementi probatori sono in genere inammissibili in Cassazione, perché la Corte pronuncia su legittimità e non su merito e non può rieditare il sindacato di fatto operato dai giudici di merito
  • Se si vuole impugnare efficacemente una decisione di merito, conviene proporre elementi nuovi, obiettivi e incontrovertibili (documenti non valutati, prove sopravvenute, errori formali nel processo) o dimostrare vizi di diritto nella motivazione, piuttosto che sollecitare una diversa valutazione dei fatti
  • La presenza di bonifici o movimenti finanziari senza giustificazione costituisce un indice probatorio rilevante in ipotesi di distrazione o abuso e deve essere chiarita con documentazione contabile o giustificativa per contrastare l'accusa
  • Nelle contestazioni relative all'attendibilità dei testimoni, occorre evidenziare contraddizioni incontrovertibili o elementi che ne inficino la credibilità in modo oggettivo, non basarsi su mera genericità o inesattezze cronologiche opinabili

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