Cassazione Civile, Ordinanza n. 30231/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società in concordato preventivo per gli anni 2005, 2006 e 2007, con recupero a tassazione di maggiori ricavi determinati mediante accertamento induttivo e ricostruzione del reddito. In primo grado la C.T.P. aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per gli anni 2005 e 2006 e accolto il ricorso per il restante anno; in appello, riuniti i gravami, la C.T.R. aveva respinto sia l’appello dell’amministrazione sia quello della società, ritenendo tardiva l’impugnazione degli avvisi per il 2005 e il 2006 e, quanto all’altro accertamento, reputando superata la contestazione sull’inattendibilità della contabilità sociale dalle prove e controdeduzioni della contribuente. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. e, con il secondo, la violazione degli artt. 85 d.P.R. 917/1986, 23, 24 e 28 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c. La società, con ricorso autonomo, denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., assumendo che la tardività dell’impugnazione degli avvisi dipendesse da errore scusabile non considerato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e non è entrata nel merito delle censure, perché ha preso atto della definizione agevolata della lite da parte della società contribuente nel giudizio n.r.g. 19850/2014, con versamento degli importi dovuti e mancanza di istanza di trattazione nel termine previsto dalla normativa sulla definizione agevolata; per tale giudizio ha quindi dichiarato l’estinzione, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Quanto al giudizio n.r.g. 21937/2014, la dichiarazione della società di non avere più interesse alla prosecuzione è stata qualificata come rinuncia al ricorso per cassazione, idonea a determinare l’estinzione del processo anche senza notificazione alla controparte intimata; anche qui la Corte ha dichiarato l’estinzione, senza provvedere sulle spese poiché l’amministrazione non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio dell’appello tributario, ma la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione dei giudizi
art. 342 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare l’ammissibilità dell’appello, ma senza esame di merito per estinzione
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del vizio processuale denunciato
art. 85 d.P.R. n. 917/1986
richiamato nel secondo motivo dell’Agenzia, senza scrutinio nel merito
artt. 23, 24 e 28 d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel secondo motivo dell’Agenzia, senza scrutinio nel merito
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma non applicato nel merito a causa dell’estinzione
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici nell’accertamento induttivo, senza decisione sul punto
art. 112 c.p.c.
invocato dalla società per omessa pronuncia sull’errore scusabile, ma non esaminato nel merito per estinzione
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dalla società a sostegno della censura di omessa pronuncia
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
base della richiesta di sospensione/definizione agevolata della lite pendente e della successiva declaratoria di estinzione nel primo giudizio
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto è stata ritenuta presupposto per dichiarare l’estinzione del giudizio definito
art. 306, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse equivale a rinuncia al ricorso e produce l’estinzione anche senza notificazione alla controparte intimata
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria, quando accompagnata dal versamento degli importi dovuti e dalla mancata istanza di trattazione nel termine previsto, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione senza che la Corte debba esaminare i motivi di ricorso.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio può valere come rinuncia al ricorso per cassazione e produrre l’estinzione del processo anche senza notificazione alla controparte rimasta intimata, se questa non ha svolto difese.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta, le censure sulla correttezza dell’appello, sull’accertamento induttivo e sulla motivazione della sentenza di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata; se la controparte non ha svolto attività difensiva, non si provvede sulle spese nel giudizio estinto per rinuncia.
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