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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30231/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società in concordato preventivo per gli anni 2005, 2006 e 2007, con recupero a tassazione di maggiori ricavi determinati mediante accertamento induttivo e ricostruzione del reddito. In primo grado la C.T.P. aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per gli anni 2005 e 2006 e accolto il ricorso per il restante anno; in appello, riuniti i gravami, la C.T.R. aveva respinto sia l’appello dell’amministrazione sia quello della società, ritenendo tardiva l’impugnazione degli avvisi per il 2005 e il 2006 e, quanto all’altro accertamento, reputando superata la contestazione sull’inattendibilità della contabilità sociale dalle prove e controdeduzioni della contribuente. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. e, con il secondo, la violazione degli artt. 85 d.P.R. 917/1986, 23, 24 e 28 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c. La società, con ricorso autonomo, denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., assumendo che la tardività dell’impugnazione degli avvisi dipendesse da errore scusabile non considerato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e non è entrata nel merito delle censure, perché ha preso atto della definizione agevolata della lite da parte della società contribuente nel giudizio n.r.g. 19850/2014, con versamento degli importi dovuti e mancanza di istanza di trattazione nel termine previsto dalla normativa sulla definizione agevolata; per tale giudizio ha quindi dichiarato l’estinzione, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Quanto al giudizio n.r.g. 21937/2014, la dichiarazione della società di non avere più interesse alla prosecuzione è stata qualificata come rinuncia al ricorso per cassazione, idonea a determinare l’estinzione del processo anche senza notificazione alla controparte intimata; anche qui la Corte ha dichiarato l’estinzione, senza provvedere sulle spese poiché l’amministrazione non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio dell’appello tributario, ma la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione dei giudizi

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l’ammissibilità dell’appello, ma senza esame di merito per estinzione

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio processuale denunciato

  • art. 85 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo dell’Agenzia, senza scrutinio nel merito

  • artt. 23, 24 e 28 d.P.R. n. 600/1973

    richiamati nel secondo motivo dell’Agenzia, senza scrutinio nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma non applicato nel merito a causa dell’estinzione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici nell’accertamento induttivo, senza decisione sul punto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla società per omessa pronuncia sull’errore scusabile, ma non esaminato nel merito per estinzione

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati dalla società a sostegno della censura di omessa pronuncia

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136

    base della richiesta di sospensione/definizione agevolata della lite pendente e della successiva declaratoria di estinzione nel primo giudizio

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto è stata ritenuta presupposto per dichiarare l’estinzione del giudizio definito

  • art. 306, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse equivale a rinuncia al ricorso e produce l’estinzione anche senza notificazione alla controparte intimata

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria, quando accompagnata dal versamento degli importi dovuti e dalla mancata istanza di trattazione nel termine previsto, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione senza che la Corte debba esaminare i motivi di ricorso.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio può valere come rinuncia al ricorso per cassazione e produrre l’estinzione del processo anche senza notificazione alla controparte rimasta intimata, se questa non ha svolto difese.
  • Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta, le censure sulla correttezza dell’appello, sull’accertamento induttivo e sulla motivazione della sentenza di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata; se la controparte non ha svolto attività difensiva, non si provvede sulle spese nel giudizio estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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