Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una sede periferica dell'ente avevano partecipato, durante l'orario di lavoro, a un'assemblea sindacale svolta in altra città per l'intera giornata. L'ente aveva riconosciuto il buono pasto, ma aveva anche applicato una trattenuta di trenta minuti, ritenendo che i lavoratori dovessero recuperare la pausa pranzo fruita. I dipendenti avevano agito per far accertare l'illegittimità della trattenuta e per ottenere la restituzione di quanto trattenuto; l'ente aveva proposto domanda riconvenzionale per escludere il diritto al buono pasto in caso di assemblea sindacale. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 28 l. n. 300/1970, del CCNQ 1998 e dell'art. 7 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il riconoscimento del buono pasto poteva coesistere con l'obbligo di recuperare i trenta minuti di pausa, senza compressione del diritto di assemblea; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il recupero potesse avvenire anche in altra giornata e non necessariamente nella stessa; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserito travisamento della prova circa la natura della trattenuta, ritenuta dalla corte di merito retributiva anziché oraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la partecipazione all'assemblea sindacale, nei limiti legali o contrattuali, dà diritto alla retribuzione e non può essere gravata da una trattenuta o da un obbligo di recupero della pausa pranzo che, anche se solo orario, costituisce comunque un onere aggiuntivo idoneo a disincentivare l'esercizio del diritto sindacale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: la decisione impugnata aveva infatti escluso in radice che il datore di lavoro potesse interferire, anche indirettamente, con l'esercizio del diritto di assemblea, rendendo irrilevante la qualificazione della trattenuta come oraria o retributiva. La Corte ha inoltre condannato l'ente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300
La mancata corresponsione della retribuzione, o comunque una compressione economica che incida sul libero esercizio del diritto di assemblea, può integrare condotta antisindacale.
art. 20 L. 20 maggio 1970, n. 300
Il diritto di riunione durante l'orario di lavoro nei limiti legali si correla all'obbligazione del datore di corrispondere la retribuzione per il tempo di assemblea.
art. 42 d.lgs. n. 165/2001
Nel lavoro pubblico contrattualizzato la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dallo Statuto dei lavoratori e dalle sue modifiche.
art. 7 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, ma non decisivo rispetto al divieto di compressione del diritto di assemblea.
CCNQ 1998
Richiamato come fonte collettiva che riconosce il diritto di partecipazione alle assemblee sindacali senza decurtazione retributiva e con buono pasto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per censurare un asserito travisamento del materiale probatorio.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati quale base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme ha reso inammissibile il motivo di ricorso per vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto del dipendente a partecipare all'assemblea sindacale durante l'orario di lavoro, nei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non può essere neutralizzato o reso più gravoso da trattenute o recuperi orari che abbiano l'effetto di disincentivare l'esercizio del diritto.
- La partecipazione all'assemblea sindacale non costituisce controprestazione della retribuzione: il datore di lavoro non può subordinare il pagamento o benefici economici connessi alla partecipazione a un controllo sull'effettivo svolgimento dell'assemblea o a condizioni che incidano sul libero esercizio del diritto.
- L'illegittimità antisindacale può configurarsi anche senza dolo quando la condotta datoriale, pur formalmente presentata come neutra o perequativa, produca un effetto di compressione indiretta del diritto di assemblea.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato su vizio motivazionale è inammissibile nei limiti di cui all'art. 348-ter c.p.c.; inoltre, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19373/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19402/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19403/2024 del 15/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2024 del 15/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →