Cassazione Penale, Sentenza n. 33004/2024 del 22/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP di Livorno (9/10/2023) che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputazione riguarda l'importazione, acquisto o ricezione in concorso di 53,31 kg di cocaina (art. 110 c.p., artt. 73 e 80 d.P.R. n.309/1990). Il ricorrente ha contestato in particolare la motivazione sul pericolo di reiterazione: ha dedotto che il Tribunale aveva valorizzato circostanze irrilevanti (es. orario notturno, dimensioni del porto), aveva travisato la portata probatoria degli elementi materiali trovati (attrezzi, zaini, torce), nonché aveva ignorato l'assenza di contatti nei dispositivi mobili che indicherebbe un ruolo meramente esecutivo. Ha anche rilevato l'irrilevanza di precedenti penali lontani nel tempo e l'insufficiente considerazione del suo inserimento sociale e della disponibilità di redditi leciti da parte sua e della moglie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: la flagranza durante l'«esfiltrazione» di 53,31 kg di cocaina occultata in un container frigo, l'uso di strumenti sofisticati (panetti dotati di localizzatori) e l'assenza di contatti telematici sono stati interpretati plausibilmente come indici di elevata professionalità e affidabilità criminale, non di mera esecuzione. La Corte ha inoltre ricordato che il semplice decorso del tempo in carcere non è, di per sé, motivo sufficiente per attenuare la misura cautelare; le argomentazioni aggiuntive (capacità della moglie di garantire la detenzione domiciliare, modalità di controllo delle forze dell'ordine) risultano secondarie rispetto alla gravità e alle modalità della condotta. Per questi motivi la decisione di mantenere la custodia carceraria è stata ritenuta non manifestamente illogica o contraddittoria. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 d.P.R. n.309/1990
art. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Le norme sono state interpretate nel senso che l'indagato è responsabile, in concorso, dell'importazione e della detenzione di ingente quantitativo di stupefacente; la gravità della fattispecie e l'ingente quantità sono state usate per giustificare la misura cautelare più grave.
art. 74 d.P.R. n.309/1990 (menzione negativa)
contestazione da art. 73 e non da art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte rileva che l'imputazione è rimasta nell'ambito dell'art. 73 (traffico/possesso per importazione) e non è stata contestata l'associazione per delinquere di cui all'art. 74; ciò influisce sulla valutazione del ruolo dell'indagato ma non esclude la gravità della condotta contestata.
art. 616 cod. proc. pen.
Segue al rigetto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente, di sostenere le spese del procedimento
Applicazione della norma che disciplina l'imposizione delle spese in caso di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co
Riferimento alle formalità amministrative successive alla decisione, come previsto dalle disposizioni di attuazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi); Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti); Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 (Ben Aicha)
richiamo alle pronunce Di Iasi, Paviglianiti e Ben Aicha
La Corte richiama precedenti per delimitare il controllo di legittimità (consentendo sola verifica di congruenza e plausibilità) e per affermare che il mero decorso del tempo in custodia non è di per sé sufficiente a motivare la sostituzione della misura cautelare.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione non si valuta solo con la sussistenza di contatti telematici: l'assenza di tracce digitali può, se congruamente motivato, essere interpretata come indice di maggiore professionalità criminale.
- La gravità del fatto e l'ingente quantitativo di stupefacente sono elementi forti che giustificano la custodia cautelare in carcere anche in presenza di limitati precedenti o di inserimento sociale del soggetto.
- Il semplice decorso del tempo in carcere non costituisce di per sé motivo sufficiente per attenuare la misura cautelare; occorrono elementi concreti che modifichino le esigenze cautelari.
- La valutazione del giudice di merito sulla motivazione delle misure cautelari è soggetta a limitato sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la congruenza logico-razionale, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Precedenti penali anche datati o non direttamente attinenti possono influire negativamente sulla valutazione del profilo di pericolosità, specie se sussiste la percezione che le pene passate non abbiano avuto efficacia dissuasiva.
- Argomentazioni collateralmente favorevoli alla revoca (es. disponibilità economica della famiglia, possibilità di controlli domiciliari) sono valutate recessivamente rispetto alla gravità e alle modalità della condotta: non prevalgono se gli elementi di pericolo risultano solidi.
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