Ordinanza n. 180/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Rettoriale n. 5016 del 19.11.2025 recante la decisione di non procedere alla chiamata della ricorrente sul posto oggetto di gravame; - della precedente proposta di non procedere alla chiamata di cui alla Delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici n. 11 del 24.9.2025; - della presupposta Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 74 del 29.10.2025 di approvazione della menzionata proposta dipartimentale; - di ogni diverso provvedimento con il quale al controinteressato è stato assegnato il posto oggetto di gravame; - di qualsiasi ulteriore e sconosciuto provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in via subordinata - della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.9.2025, nella parte in cui approva la proposta di chiamata alla docenza del controinteressato; - del Decreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 387 del 3.9.2025 contenente la proposta di chiamata, nonché per il risarcimento del danno che dovesse derivare alla ricorrente dai fatti denunciati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione di non procedere alla chiamata della ricorrente su un posto di docenza e contestuale assegnazione del posto a un controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto rettoriale che ha formalizzato la decisione di non procedere alla sua chiamata, la proposta dipartimentale di non chiamata, la delibera del Consiglio di amministrazione che ha approvato tale proposta, gli atti con cui il posto sarebbe stato assegnato al controinteressato, nonché ulteriori atti presupposti e connessi. In via subordinata ha contestato anche la delibera di approvazione della proposta di chiamata del controinteressato e il decreto d'urgenza dipartimentale contenente tale proposta. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dai fatti denunciati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti; si limita a rilevare la complessità delle questioni di fatto e di diritto e la presenza di esigenze cautelari.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario esaminare le complesse questioni sottese al ricorso con cognizione piena nella fase di merito, senza anticipare una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati. Ha tuttavia valutato favorevolmente le esigenze cautelari della ricorrente e le ha ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La domanda cautelare è stata quindi accolta ai limitati effetti della fissazione dell'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare e, in particolare, il comma 10 consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione della trattazione di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie la domanda cautelare ai limitati effetti di cui all’art. 55 comma 10
Il giudice, ritenendo favorevolmente apprezzabili le esigenze cautelari ma necessaria una cognizione piena, non dispone una specifica misura sospensiva, bensì fissa sollecitamente l'udienza di merito.
Massime di principio
- Quando le questioni di fatto e di diritto sono complesse e richiedono una cognizione piena, il giudice cautelare può tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può avere effetti limitati alla calendarizzazione ravvicinata della trattazione di merito e non implica, di per sé, una valutazione definitiva di illegittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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