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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della determinazione della Direzione generale del personale e riforma della Regione Sardegna n. 0000158 Protocollo n. 0004841 del 27.1.2022 avente a oggetto “Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali. Chiusura del procedimento e pubblicazione del riepilogo dei contratti di lavoro stipulati a tempo pieno e indeterminato”, con la quale è stata conclusa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali; - della nota della Direzione generale del personale e riforma della Regione Sardegna, protocollo 0013098 del 22.3.2022, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e riesame in autotutela formulata dal signor Orrù; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202200262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di conclusione della procedura straordinaria di mobilità e di pubblicazione dei contratti stipulati, nonché diniego dell’istanza di revoca e riesame in autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, aveva partecipato alla procedura straordinaria di mobilità indetta dalla Regione Sardegna per l’acquisizione e l’immissione nel ruolo regionale di 65 unità di personale da destinare alla Protezione civile. L’avviso originario non richiedeva il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. Durante lo svolgimento della procedura, a seguito di rilievi governativi sulla disciplina regionale, la Regione modificava l’avviso prevedendo il nulla osta per i dipendenti provenienti da enti estranei al Sistema Regione. Poiché il Comune di Cagliari negava il nulla osta, il ricorrente veniva escluso dalla procedura. Egli impugnava la determinazione conclusiva e il successivo diniego di autotutela, deducendo plurimi vizi di legittimità e sostenendo, in particolare, che l’amministrazione regionale avesse fondato la decisione su atti generali già annullati dal TAR con precedente sentenza, in violazione del relativo giudicato. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la mobilità costituisce cessione di un rapporto di lavoro già esistente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, qualificando la controversia come relativa a una procedura di mobilità tra pubbliche amministrazioni e non a un concorso per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. La mobilità, anche se attuata mediante una procedura para-selettiva e anche se caratterizzata dall’adozione di atti amministrativi autoritativi, integra una modificazione soggettiva di un rapporto già in essere, riconducibile alla cessione del contratto. Ne consegue che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il giudice amministrativo ha ritenuto irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, la dedotta violazione del precedente giudicato amministrativo: tale censura può essere valutata dal giudice ordinario, quale giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale, anche mediante eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi o elusivi del giudicato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione, con indicazione del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti al competente tribunale ordinario. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    La mobilità tra pubbliche amministrazioni è qualificata come passaggio diretto e modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, riconducibile alla cessione del contratto, quando non comporti la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico riguarda le procedure concorsuali per l’assunzione o quelle interne comportanti novazione oggettiva del rapporto; non comprende le controversie sulla mobilità intesa come cessione del contratto.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    Il giudice può richiamare, ai fini della decisione, una precedente sentenza del medesimo organo relativa a una controversia analoga.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla mobilità, anche esterna, dei dipendenti pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro quando la mobilità realizza una mera modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, qualificabile come cessione del contratto, e non la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante procedura concorsuale.
  • La natura para-selettiva della procedura di mobilità e l’adozione di atti amministrativi autoritativi non modificano il riparto di giurisdizione quando il bene della vita perseguito consiste nel passaggio diretto e nell’immissione in un diverso ruolo, senza costituzione di un nuovo rapporto lavorativo.
  • La dedotta illegittimità degli atti presupposti o la loro asserita violazione o elusione di un precedente giudicato amministrativo non costituiscono criteri autonomi di attribuzione della giurisdizione: tali questioni devono essere esaminate dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale inciso.
  • Il giudice ordinario, quale giudice del lavoro, può valutare l’illegittimità degli atti amministrativi incidenti sulla mobilità e, ove necessario, disapplicarli, anche quando siano ritenuti contrastanti con un precedente giudicato amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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