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Legge

L.R. TAA 13/2015

Istituzione del nuovo Comune di Contà mediante la fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 13/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Contà, nato dalla fusione di Cunevo, Flavon e Terres, disciplina estinzione degli enti originari, successione nei rapporti, gestione commissariale transitoria, prima elezione degli organi, personale, statuto, indennità e esercizio provvisorio. Misure e regole elettorali/transitorie riguardano la sola fase di avvio del nuovo Comune.

Istituzione del Comune di Contà mediante fusione dei Comuni di Cunevo, Flavon e Terres

Istituzione del Comune di Contà mediante fusione di Cunevo, Flavon e Terres

La legge regionale disciplina la fusione dei tre Comuni di Cunevo, Flavon e Terres nel nuovo Comune di Contà, con effetti dal 1° gennaio 2016. Il provvedimento regola la successione nei rapporti giuridici, la fase transitoria di avvio, l’organizzazione istituzionale iniziale e alcuni profili economici e organizzativi connessi alla nascita del nuovo ente nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Istituzione, estinzione dei Comuni originari e organi cessati

Dal 1° gennaio 2016 è istituito il Comune di Contà, la cui circoscrizione territoriale coincide con quelle dei Comuni soppressi. Nella stessa data i Comuni di Cunevo, Flavon e Terres sono estinti e decadono sindaci, giunte, consigli comunali e organi di revisione contabile.

Fino alla nomina del nuovo organo di revisione del Comune di Contà, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Terres alla data di estinzione. I consiglieri cessati continuano però a svolgere gli incarichi esterni eventualmente loro attribuiti fino alla nomina dei successori; analogamente, i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi proseguono nel mandato fino alla sostituzione.

Sede, capoluogo e articolazione territoriale

La sede legale e il capoluogo del Comune di Contà sono fissati nell’abitato di Terres. Lo statuto può consentire che le sedute degli organi collegiali si svolgano anche fuori dalla sede legale. Gli uffici comunali possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nei beni di uso civico

Il Comune di Contà subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche.

Per la successione si applicano inoltre le disposizioni dell’articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge n. 56/2014. Quanto ai beni e diritti di uso civico, la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza; i Comuni di origine sono soggetti di imputazione e sono considerati frazioni ai fini dell’amministrazione di tali beni.

Gestione provvisoria fino all’elezione degli organi comunali

Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del nuovo ente è affidata a un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario è affiancato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni estinti.

Il comitato deve essere consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario lo convoca periodicamente, anche su richiesta di uno dei componenti, per informarlo sulle attività programmate e in corso.

Organizzazione amministrativa provvisoria e regime degli atti

Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Contà e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa o per quanto non previsto, decide il commissario.

Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni.

Trasferimento del personale e posizione dei segretari comunali

Il personale dei Comuni originari è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dall’articolo 47, commi 1-4, della legge n. 428/1990. Ai segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge.

Statuto, regolamento consiliare e partecipazione territoriale

Lo statuto del Comune può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e frazioni già appartenenti ai Comuni originari; nelle circoscrizioni territoriali degli ex Comuni devono comunque essere assicurate forme adeguate di decentramento dei servizi comunali.

I Comuni che hanno avviato la fusione potevano approvare, prima dell’istituzione del nuovo ente, uno statuto comune da far entrare in vigore con la nascita del Comune di Contà. In assenza di tale statuto, gli organi del nuovo Comune devono approvare statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio entro sei mesi dalla loro elezione.

Nel frattempo si applicano, se compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni dell’estinto Comune di Flavon vigenti al 31 dicembre 2015.

Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Contà si tiene nel turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. Si applica la disciplina regionale per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della Provincia di Trento.

In prima applicazione, tre seggi consiliari sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni elettorali dei tre ex Comuni, secondo una procedura speciale di formazione di graduatorie territoriali, proclamazione degli eletti e surrogazione dei seggi vacanti. Le regole speciali valgono solo per questa prima elezione e per la gestione dei seggi attribuiti in tale modalità durante il mandato.

Prima composizione della giunta e indennità degli amministratori

Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori, per garantire la rappresentanza di tutti i Comuni d’origine nell’organo esecutivo. L’indennità complessiva spettante agli assessori del Comune di Contà è fissata in misura pari a tre volte quella dell’assessore indicata dalla legge; se gli assessori sono più di tre, le indennità individuali sono ridotte in misura uguale, salvo la maggiorazione percentuale del vicesindaco.

Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste dal regolamento regionale richiamato per i Comuni della fascia 2 livello superiore.

Esercizio provvisorio e contributi

Fino all’adozione del bilancio di previsione del Comune di Contà è consentito l’esercizio provvisorio secondo la disciplina regionale richiamata. Per determinare gli stanziamenti dell’anno precedente si considera la somma delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Al Comune di Contà spettano inoltre i contributi previsti dalla disciplina regionale richiamata nella formulazione anteriore alla legge regionale n. 11/2014, secondo quanto disposto da quest’ultima.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni operative principali, tuttavia, sono in larga parte temporalmente circoscritte alla fase di istituzione e prima gestione del nuovo Comune, con effetti ormai storicamente esauriti.

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