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Sentenza

Sentenza n. 2846/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento -della delibera del Direttore Generale dell'ASL NAPOLI NORD 2 n. 1663 dell'11 settembre 2025 "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della "Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL Napoli 2 Nord per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi"- ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023, comunicata in data 12 settembre 2025 unicamente a quanto riferibile al lotto 92, con la quale l'Amministrazione resistente ha allegato il verbale della Commissione di Gara dal quale si è evinta l'esclusione della Medifor S.r.l. con riguardo al lotto 92 unica partecipante alla competizione del medesimo lotto; -dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento al verbale dell'8 maggio 2025 relativo alla valutazione della presunta offerta tecnica presentata dalla Medifor Srl; - della comunicazione della Asl Napoli Nord 2 del 7 novembre 2025, con la quale ha rappresentato la motivazione della esclusione richiesto dalla società Medifor Srl in data 9 ottobre 2025; -di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile con particolare riguardo alla mancata comunicazione dell'esclusione ai sensi del relativo disciplinare di gara; Con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 124 c.p.a a fronte dell’illegittima aggiudicazione definitiva e della illegittima esclusione della società Medifor Srl, con la declaratoria da parte di Codesto Ill.mo Tribunale della esecuzione in forma specifica, con la riapertura della procedura ai fini della valutazione dell’offerta economica non effettuata, stante peraltro la mancata presenza di altri concorrenti; ovvero della tutela per equivalente con la determinazione del relativo danno da quantificare sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno;

Giustizia amministrativa202506932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dell'impresa dal lotto 92 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi medici, unitamente ai verbali di gara e alla successiva comunicazione delle ragioni dell'esclusione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal lotto 92, nel quale era l'unica concorrente, nonché i verbali della commissione di gara, con particolare riferimento a quello relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, e la successiva comunicazione dell'amministrazione contenente le ragioni dell'esclusione. Ha inoltre dedotto la mancata comunicazione dell'esclusione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e ha domandato il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con esecuzione in forma specifica mediante riapertura della procedura e valutazione dell'offerta economica, oppure il risarcimento per equivalente. In sede cautelare, il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame del provvedimento impugnato. All'esito del riesame, l'ASL ha adottato un nuovo provvedimento confermativo dell'esclusione, rilevando anche che la stazione appaltante si era riservata di non aggiudicare la procedura in caso di presentazione di una sola offerta. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere interesse a impugnare la nuova determinazione e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione della ricorrente è stata qualificata come rinuncia non perfezionata ai sensi dell'art. 84 c.p.a., poiché non risultava in atti la prova della notificazione dell'atto di rinuncia all'amministrazione intimata. Tuttavia, la stessa dichiarazione rendeva inequivocabile la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, anche in ragione del riesame conclusosi con un nuovo provvedimento non impugnato. Il giudice non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell'esclusione né le domande risarcitorie. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto dell'esito della controversia, della precedente fase cautelare e della mancata opposizione dell'amministrazione alla richiesta di compensazione.

Norme richiamate

  • artt. 71 e 59 d.lgs. 36/2023

    Richiamati quali disposizioni poste a base della procedura aperta per la conclusione dell'accordo quadro con più operatori economici.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso richiede i presupposti formali previsti dalla disposizione, tra cui la notificazione all'amministrazione intimata; in mancanza, la dichiarazione può comunque evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse, conducendo all'improcedibilità ai sensi del comma 4.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere il risarcimento del danno e la tutela in forma specifica nelle controversie relative alle procedure di affidamento; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non produce l'estinzione del giudizio quando non risultano integrati i presupposti formali previsti dall'art. 84 c.p.a., in particolare la prova della notificazione all'amministrazione intimata; essa può tuttavia dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando, a seguito di una pronuncia cautelare, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento e il ricorrente dichiara di non avere interesse a impugnarlo né a proseguire il giudizio, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei vizi dedotti contro l'atto impugnato e delle domande risarcitorie connesse, salvo che ricorrano specifiche esigenze di decisione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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