Sentenza n. 183/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020, protocollo in partenza n. 42998 del 15.09.2020, notificata a mezzo pec in data 15 settembre 2020, a firma del Dirigente del Settore 4 – Sviluppo del Territorio – Urbanistica, Ambiente – Edilizia ed Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Anno 2020. Autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento”, nei limiti dell'interesse della ricorrente così come specificati nel presente ricorso; b) della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020, mai notificata e richiamata nella predetta Determinazione; c) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di chiusura del procedimento relativo all'autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento, nonché la deliberazione di Giunta comunale richiamata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione del dirigente del Settore comunale competente, avente a oggetto la chiusura del procedimento relativo all'autorizzazione per l'istituzione, nell'anno 2020, di aree per parcheggi temporanei a pagamento, nonché la deliberazione della Giunta comunale richiamata nella determinazione e ogni atto connesso, presupposto o consequenziale. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro gli atti comunali, poiché la sopravvenuta carenza di interesse impediva una decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in conformità alla richiesta della ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa, senza ulteriore specifica applicazione nella motivazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- Quando la decisione è resa in forma meramente processuale per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della natura formale della pronuncia, ove ciò sia richiesto e ritenuto congruo dal giudice.
Come è indicizzato
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