Ordinanza n. 1083/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, 4 dicembre 2025, n. 1963, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado, la cui esecutività avrebbe consentito l'esecuzione di lavori su un manufatto
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Campo nell’Elba ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dall’ordinanza emerge che l’appello investe complesse questioni di fatto e di diritto relative a lavori su un manufatto e al recupero dell’immobile, ma il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di gravame né gli atti amministrativi originariamente contestati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98, comma 1, c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le censure dell’appellante riguardano complesse questioni di fatto e di diritto e appaiono meritevoli dell’approfondimento proprio della fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che l’esecuzione della sentenza avrebbe consentito l’esecuzione dei lavori sul manufatto, con possibile pregiudizio irreversibile alla sua consistenza; ha quindi ritenuto prevalente, nella fase cautelare, l’esigenza di conservare la res adhuc integra rispetto all’interesse della società appellata al recupero dell’immobile. È stata sospesa l’esecutività della sentenza appellata ed è stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
sussistono i presupposti stabiliti dall’art. 98, comma 1, c.p.a. per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata
La sospensione cautelare della sentenza appellata è giustificata dalla compresenza di un fumus boni iuris, ravvisato nella necessità di approfondire complesse questioni di fatto e di diritto, e di un periculum in mora, derivante dal rischio di un pregiudizio irreversibile al manufatto.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando le censure prospettate presentino complessità e serietà tali da richiedere l’approfondimento della fase di merito.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione della sentenza consenta lavori suscettibili di modificare irreversibilmente la consistenza di un manufatto; in tale situazione il giudice può accordare prevalenza all’esigenza di conservare la res adhuc integra rispetto all’interesse privato all’esecuzione dell’intervento.
- La sospensione cautelare della sentenza appellata non anticipa la decisione sul merito, ma preserva la situazione materiale e giuridica fino alla trattazione dell’appello.
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