Cassazione Penale, Sentenza n. 14601/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione (maturata il 28/05/2023). Di conseguenza la condanna è stata cancellata per estinzione del reato e non sono stati disposti ulteriori accertamenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 494 cod. pen., denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.: la disposizione sarebbe stata ritenuta inapplicabile per un'assunta abitualità della condotta, nonostante la ricorrente fosse priva di precedenti. La Corte di Cassazione ha rilevato che la CALIN era effettivamente incensurata (certificato del casellario giudiziale del 14/06/2023), per cui il motivo non appariva manifestamente infondato; inoltre è stato accertato che il reato si è prescritto il 28/05/2023.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
La ricorrente era stata condannata per il delitto previsto da questa norma; la sentenza impugnata ha confermato tale condanna, senza che il testo della decisione di cassazione approfondisca ulteriori questioni interpretative relative alla fattispecie sostanziale.
art. 131-bis cod. pen.
La norma è stata invocata dalla ricorrente per contestare la ritenuta inapplicabilità dovuta a un'assunta abitualità della condotta. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, essendo la ricorrente incensurata (e quindi priva di precedenti), la censura non fosse manifestamente infondata, contestando l'accertamento dell'abitualità operato in sede di merito.
Massime di principio
- La certificazione del casellario giudiziale è documento decisivo per provare l'assenza di precedenti: se risulta l'incensuratezza, il giudice non può prescindere da tale elemento per escludere automaticamente benefici o applicazioni di norme favorevoli come l'art. 131-bis.
- Non è lecito per la corte di merito desumere l'abitualità della condotta senza adeguata motivazione e prove; l'assunto di abitualità deve essere supportato da elementi concreti.
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata: l'estinzione per prescrizione interrompe il giudizio di merito e rende superflue eventuali ulteriori valutazioni.
- In situazioni simili conviene acquisire tempestivamente e allegare al ricorso il certificato del casellario giudiziale e i calcoli dettagliati dei termini di prescrizione, per consentire al giudice di verificare immediatamente l'eventuale estinzione del reato.
- Quando si contesta l'inapplicabilità di una norma attenuante o alternativa (es. art. 131-bis), è importante dimostrare l'assenza degli elementi ostativi (es. precedenti, abitualità) con documentazione probatoria puntuale.
Testo integrale
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